PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Indice



TITOLO I    NORME DI CARATTERE GENERALE


art. 1 Campo di Applicazione              pag. 5
art. 2 Effetti del Piano Territoriale Provinciale             pag. 5




TITOLO II DISCIPLINA DELLE ZONE DEL PRG


Capo I Disposizioni Generali

art. 3 Finalità della Pianificazione             pag. 5
art. 4 Condizioni per la Edificabilità delle Aree             pag. 5
art. 5 Comparto Edilizio di Attuazione                     pag. 5
art. 6 Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento             pag. 6
art. 7 Progetto Edilizio Unitario                         pag. 7
art. 8 Vincoli di Piano             pag. 8
art. 9 Disposizione Speciale             pag. 10
art.10 Recepimento dei Piani Attuativi             pag. 10
art.10bis Recepimento norme sugli immobili commerciali             pag. 10



CAPO II Zone di Attuazione del Piano

art. 11 Disposizioni Generali             pag. 11
art 12 Zona A1 Centro Storico e Recupero             pag. 12
art. 13 Zona A2 Recupero Viale Ringa             pag. 13
art. 14 Zona B1 Completa             pag. 14
art 15 Zona B2 di Completamento Urbano             pag. 15
art. 16 Zona B3 di Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate         pag. 16
art. 17 Zona B4 Completamento delle Contrade Agricole             pag. 17
art. 18 Zona B6 Lottizzazione in Attuazione              pag. 17
art. 19 Zona C1 Nuova Urbanizzazione Residenziale              pag. 18
art. 20 Zona B5 e C2 PEEP in Attuazione             pag. 18
art 21 Zona C3 Completamento Residenziale PEEP             pag. 18
art. 22 Zona D1 Strutture Ricettive Esistenti             pag. 19
art. 23 Zona D2 Strutture Ricettive di Progetto             pag. 19
art. 24 Zona D3 Artigianale in Attuazione             pag. 20
art. 25 Zona D4 Artigianale di Completamento             pag. 20
art. 26 Zona D5 Commerciale Espositiva di Completamento             pag. 21
art. 27 Zona D6 Commerciale Espositiva di Progetto              pag. 21
art. 28 Zona D7 Industriale di Completamento             pag. 22
art. 29 Zona D8 Artigianale Commerciale Industriale di Progetto              pag. 23
art. 30 Zona E1 Agricola Normale                         pag. 23
art. 31 Zona E2 Agricola Periurbana a Edificazione Controllata              pag. 26
art. 32 Zona E3 Verde Privato              pag. 26
art. 33 Zona E4 Recupero Ambientale              pag. 27
art. 34 Zona F1 Verde Pubblico Attrezzato              pag. 27
art. 35 Zona F2 Attrezzature Sportive Pubbliche pag. 28
art. 36 Zona F3 Attrezzature Sportive Private              pag. 28
art. 37 Zona F4 Attrezzature di Interesse Generale              pag. 29
art. 38 Zona F5 Attrezzature Private di Interesse Pubblico              pag. 29
art. 39 Zona F6 Attrezzature di Interesse Territoriale              pag. 30
art. 40 Zona F7 Attrezzature Scolastiche              pag. 30
art. 41 Zona F8 Attrezzature Ospedaliere              pag. 30
art. 42 Zona F9 Attrezzature Tecnologiche Depurazione              pag. 31
art. 43 Zona F10 Attrezzature Tecnologiche Discarica              pag. 31
art. 44 Zona F11 Parcheggio              pag. 31
art. 45 Zona F12 Impianti Termali              pag. 31
art. 46 Zona G1 Area Soggetta a Vincoli Speciali              pag. 31
art. 47 Zona G2 Vincolo Cimiteriale              pag. 32
art. 48 Zona G3 Spettacoli Viaggianti              pag. 32
art. 49 Zona G4 Area di insediamento provvisorio              pag. 32
art. 50 Zona G5 Fascia di rispetto mattatoio comunale              pag. 33
art. 51 Zona G6 Distribuzione di Carburanti              pag. 33
art. 52 Edifici Esistenti in Contrasto con le Definizioni Grafiche di Zona          pag. 33
art. 53 Edifici in Zona Agricola ai sensi dell'art. 69 (comma c)      pag. 34




ALLEGATI NORMATIVI SCHEDE-GUIDA


ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA C*13 - SAN FRANCESCO              pag. 36
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA C*14 - SAN FRANCESCO             pag. 36
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 2 - SAN FRANCESCO              pag. 36
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 3 -SAN FRANCESCO              pag. 37
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 4 - SAN FRANCESCO              pag. 37
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 5 - SAN FRANCESCO              pag. 37
            (mod. oss. n. 9)
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 6 - SAN FRANCESCO              pag. 37
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 8 - SAN FRANCESCO              pag. 38
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 9 - SAN FRANCESCO              pag. 38
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 10 - SAN FRANCESCO              pag. 38
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*11 - SAN FRANCESCO              pag. 38
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*12 - SAN FRANCESCO              pag. 38
ZONA B3    
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*15 - SAN FRANCESCO              pag. 39
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 1 - OSSICELLI-PLANOIANNI                  pag. 39
ZONA C1
    COMPARTO PdL n° 2 - OSSICELLI-PLANOIANNI                  pag. 39
ZONA B3
    CONCESSIONI CONVENZIONATE n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
    VIA VERROTTI pag. 40
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*17 - VIA VERROTTI              pag. 40
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*18 - VIA VERROTTI              pag. 40
ZONA B2
    COMPARTO n° 1 - CARMINE                          pag. 40
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 2 - CARMINE                          pag. 41
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 1 - PORTA TERAMO                      pag. 41
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 2- PORTA TERAMO                      pag. 41
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 1 - SARACENO                      pag. 41
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 2 - SARACENO                      pag. 42
ZONA C1
    COMPARTO PdL n° 3 - SARACENO                          pag. 42
ZONA C1
    COMPARTO PdL n° 4 - SARACENO                          pag. 42
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*5 - SARACENO              pag. 43
ZONA B2
    COMPARTO PEU n°1 - C.da BARACCHIA                      pag. 43
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 2 - C.da BARACCHIA                      pag. 43
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 3 - C.da BARACCHIA                      pag. 43
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 4 - C.da BARACCHIA                     pag. 44
ZONA C3    
    COMPARTO PEEP n° 5 - C.da BARACCHIA                      pag. 44
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 6 - C.da BARACCHIA                      pag. 44
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 7 - C.da BARACCHIA             pag. 44
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 9 - C.da BARACCHIA              pag. 45
ZONA B3
    CONCESSIONI CONVENZIONATE n° 10-11-12-13-14 C.da BARACCHIA          pag. 45
ZONA B3
    CONCESSIONI CONVENZIONATE n° 15-16-17-18 C.da BARACCHIA          pag. 45
ZONA F3
    COMPARTO PEU n° 19 C.da BARACCHIA                      pag. 45
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 21 - BARACCHIA              pag. 46
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 22 - BARACCHIA              pag. 46
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 23 - BARACCHIA              pag. 46
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 24 - BARACCHIA              pag. 46
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 1 - PORTA CALDAIA                      pag. 47
ZONA C3
    COMPARTO PEEP n° 2 - PORTA CALDAIA                      pag. 47
ZONA C1
    COMPARTO PdL n° 3 - PORTA CALDAIA                      pag. 47
ZONA C1
    COMPARTO PdL n° 4 - PORTA CALDAIA                      pag. 47
ZONA C1
    COMPARTO PdL n° 5 - PORTA CALDAIA                      pag. 48
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 6 - PORTA CALDAIA              pag. 48
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 7 - PORTA CALDAIA                      pag. 48
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 8 - PORTA CALDAIA                      pag. 48
ZONA B2
    COMPARTO PEU n°9 - PORTA CALDAIA                      pag. 49
ZONA B2
    COMPARTO PEU n° 10 - PORTA CALDAIA                     pag. 49
ZONA C3
    COMPARTO PEEP n° 11 - PORTA CALDAIA                     pag. 49
ZONA B3
    CONCESSIONI CONVENZIONATE n°12-13-14-15-16-17-18-19-20 PORTA CALDAIA      pag. 49
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 21- PORTA CALDAIA              pag. 50
ZONA C3
    COMPARTO PEEP n° 22 - PORTA CALDAIA                      pag. 50
ZONA B3
    CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 23 - PORTA CALDAIA –
(mod. da Osservazione N° 3)                          pag. 50






SCHEDE NORMATIVE INTRODOTTE DALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE



1) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 4              pag. 51
2) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 7              pag. 51
3) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 24              pag. 51
4) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 25              pag. 51
5) ZONA B4 – concessione convenzionata - Osservazione N° 40              pag. 52
6) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 48              pag. 52
7) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 64              pag. 52
8) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 88              pag. 52
9) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 90              pag. 53
10) ZONA D6 – commerciale espositiva di progetto a concessione
convenzionata - Osservazione N° 107              pag. 53
11) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 114              pag. 53
12) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 126              pag. 53
13) ZONA D8 – concessione convenzionata - Osservazione N° 127              pag. 54
14) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 128              pag. 54
15) ZONA B3 – concessione convenzionata - Osservazione N° 130              pag. 54




TITOLO I    NORME DI CARATTERE GENERALE



art. 1     Campo di Applicazione

Ai sensi della LR 70/95, art. 17, qualsiasi attività di modificazione di beni immobili che comporti trasformazioni urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è regolata a tutti gli effetti dal presente PRG.


art. 2     Effetti del Piano Territoriale Provinciale

Dalla data di approvazione del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), le previsioni e prescrizioni di cui all'articolo 7, comma III, lettere a, d, e, t, g, della LR 70/95 relativa al territorio comunale, diventano parte integrante della presente normativa.



TITOLO II DISCIPLINA DELLE ZONE DEL PRG


Capo I     Disposizioni Generali


art.        3     Finalità della Pianificazione

Ai sensi della L 1150/42 e delle sue successive modificazioni e integrazioni, il territorio comunale é suddiviso in zone e disciplinato col fine di perseguire il miglioramento della qualità ambientale - in senso sia paesaggistico e naturalistico che urbano -, dell'economia d'uso del suolo - sia ai fini produttivi sia a quelli infrastrutturali -, della semplicità della gestione amministrativa anche in funzione del rapporto pubblico-privato.


art.        4     Condizioni per la Edificabilità delle Aree

Sono considerate edificabili le aree dotate di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 89/90
Sono altresì considerate edificabili le aree per le quali la esistenza delle opere di urbanizzazione primaria é garantita dall'impegno dei privati a realizzare le opere suddette contemporaneamente alle costruzioni oggetto di concessione.


art.        5             Comparto Edilizio di Attuazione

Allo scopo di assicurare caratteri unitari degli interventi, nonchè una equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra le proprietà interessate, in alcune zone destinate parzialmente alla nuova edificazione e per le quali è ritenuta opportuna una migliore sistemazione urbanistico-edilizia sono perimetrati nel PRG comprensori definiti Comparti Edilizi di Attuazione (CEA).
L'intervento nei CEA è diretto e regolamentato dalle presenti norme, integrate dalle apposite Schede-Guida; in essi la richiesta delle Concessioni Edilizie, oltre che dagli elaborati normalmente richiesti, sarà corredata da un progetto di comprensorio, definito Progetto Edilizio Unitario, redatto nei modi di seguito descritti. Il rilascio di dette Concessioni è subordinato, oltre che all'approvazione dei progetti, alla stipula della Convenzione redatta secondo lo schema allegato al presente testo.
Il contenuto di dette schede-guida della progettazione, per le parti graficamente definite negli elaborati di PRG in scala 1:1.000 deve intendersi puramente indicativo e non vincolante ai fini dell’attuazione del comparto; prevalgono le indicazioni contenute nella nuova cartografia in scala I:2000. Quanto specificato negli Allegati Normativi, si intende prevalente su ogni altra disposizione generale di zona.
In fase di progettazione del PEU o degli altri comparti edilizi di attuazione il disposto della scheda-guida può subire modificazioni che riguardino modesti adeguamenti perimetrali e di SF (comunque nel limite del 5%) per una migliore corrispondenza con la proprietà catastale nonchè modifiche degli assetti interni che non alterino le posizioni delle diverse superfici con destinazione pubblica e il complessivo rapporto pubblico-privato; non sono ammesse in nessun caso modifiche delle proporzioni tra le diverse superfici (SFR e superfici di cessione) pur restando consentite variazioni che, a giudizio della GC, distribuiscano più opportunamente le quantità relative di superfici per pubblici servizi.
Nel caso che i soggetti interessati manifestino l'intenzione di recepire appieno, per il proprio CEA, le indicazioni grafiche contenute nelle suddette schede-guida, il rilascio delle concessioni edilizie si intende subordinato unicamente all'esame da parte della CEU e alla stipula della convenzione; nel caso che, nei limiti sopra descritti, vengano proposte variazioni ai contenuti delle schede-guida, il rilascio delle concessioni edilizie si intende altresì subordinato all'approvazione del CEA da parte della GC, previa verifica dei parametri urbanistici da parte dell'UTC.
Nel caso di dimostrata impossibilità di procedere unitariamente con un progetto di PEU o di altro comparto edilizio di attuazione esteso all'intero ambito, fatta salva la facoltà del Comune di procedere autonomamente ai sensi dell'art. 26 della LUR, i proprietari costituenti almeno il 51% della SF di comparto possono proporre alla GC la formazione di uno o più sub-comparti autonomi e organicamente rispondenti al loro interno al rapporto SFR-superfici pubbliche e tali da garantire comunque la possibilità di conseguire gli stessi risultati del comparto originario.
I sub-comparti così approvati sono attuati con le stesse modalità previste per i comparti originari.
Nel caso della formazione di sub-comparti residuali di dimensioni esigue (aventi SF minore di mq 1.000) con l'approvazione dei sub-comparti di maggioranza la GC può disporne la assimilazione a Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento.
E' ammesso lo stralcio di superfici non superiori al 10% della SF, superfici che, in seguito alla approvazione della concessione convenzionata, si intenderanno assimilate alle zone adiacenti.
È consentito l’accorpamento di comparti limitrofi .

art. 6        Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento

Si intendono lotti edificatori assoggettati e convenzionamento quelle aree, perimetrate e comprese nella zona di Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate, nelle quali l'attuazione è immediata ed è subordinata alla stipula dell'apposita convenzione per la cessione di aree, secondo le definizioni grafiche di PRG, oltre che al rispetto delle prescrizioni di zona e di tutte le altre contenute nel presente testo.
Il contenuto di dette schede-guida della progettazione, per le parti graficamente definite negli elaborati di PRG in scala 1:1.000 deve interdersi puramente indicativo e non vincolante ai fini dell’attuazione del comparto, prevalgono le indicazioni contenute nella nuova cartografia in scala I:2000. Quanto specificato negli Allegati Normativi, si intende prevalente su ogni altra disposizione generale di zona in fase di progettazione sono consentiti modesti adeguamenti perimetrali per una migliore corrispondenza con la proprietà catastale; è ammesso lo stralcio di superfici non superiori al 10% della SF, superfici che, in seguito alla approvazione della concessione convenzionata, si intenderanno assimilate alle zone adiacenti.
La gestione delle aree suddette cedute al Comune in virtù del convenzionamento può essere affidata al privato cedente, su richiesta dello stesso, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, mediante specifica clausola contenuta nella stessa convenzione. In caso di necessità, la restituzione al Comune sarà fatta entro il termine di mesi tre dalla semplice richiesta per mezzo di lettera raccomandata. La disciplina del presente comma si intende applicabile anche alle aree cedute nel caso di convenzionamento per l'attuazione dei comparti edilizi.
Nel caso di dimostrata impossibilità di procedere unitariamente con un progetto di PEU o di altro comparto edilizio di attuazione esteso all'intero ambito, fatta salva la facoltà del Comune di procedere autonomamente ai sensi dell'art. 26 della LUR, i proprietari costituenti almeno il 51% della SF di comparto possono proporre alla GC la formazione di uno o più sub-comparti autonomi e organicamente rispondenti al loro interno al rapporto SFR-superfici pubbliche e tali da garantire comunque la possibilità di conseguire gli stessi risultati del comparto originario.
I sub-comparti così approvati sono attuati con le stesse modalità previste per i comparti originari.


art. 7        Progetto Edilizio Unitario

Ai sensi della vigente Legge Regionale e della presente normativa, l'attuazione degli interventi nelle zone assoggettate a Comparto Edilizio Unitario, nei modi sopra descritti, fatto salvo il caso previsto al precedente art. 16, ultimo comma, è subordinata alla approvazione di apposito Progetto Edilizio Unitario, oltre che alla stipula dell'apposita convenzione, redatto secondo gli indirizzi delle rispettive schede-guida della progettazione e costituito dai seguenti elaborati:
a)     Planimetria Generale con stralcio del PRG;
b)     Planimetria Generale Catastale;
c)    Destinazione Pubblica e Privata dei Suoli, in scala 1: 1.000 o minore;
d)    Progetto, Planimetria Generale, in scala 1: 500 o minore;
e)    Profili e Sezioni, in scala 1: 500 o minore;
f)     Impianti a Rete, in scala 1: 500 o minore;
g)    Particolari Tecnici, in scala 1: 500 o minore;
h)    Planivolumetria Generale, in scala adeguata;
i)     Relazione Tecnica e Modalità di Attuazione Particolareggiata Urbanistica ed Edilizia con la precisa elencazione di tecniche e materiali;
l)    Attestazione di Proprietà o equivalente ai fini della stipula della Convenzione;
m)    Schema di Convenzione redatto secondo il testo allegato al presente PRG.
Tutta la documentazione sarà sottoscritta dagli interessati.
Gli obiettivi qualitativi di indirizzo per la predisposizione dei PEU sono i seguenti:
-    il miglioramento del rapporto dei manufatti con l'ambiente del centro storico, e con il paesaggio agricolo;
-     la migliore definizione dell'identità dei luoghi attraverso la progettazione degli spazi e delle funzioni;
-     il coordinamento degli operatori interessati;
-     l'omogeneità dei fronti stradali e dei volumi;
-     il migliore rapporto strada-edificio;
-     l'omogenea sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici (accessi, passi     carrabili, spazi privati o condominiali, ecc.);
-     il razionale uso e la sistemazione degli spazi aperti all'interno degli isolati (corti,     parcheggi, verde privato, spazi attrezzati d'uso pubblico, ecc.).


art. 8    Vincoli di Piano

Indipendentemente dalla destinazione di cui alle norme di zona, alcune parti del territorio comunale sono soggette alle limitazioni poste dai vincoli sottoelencati.
In tali aree non sono consentite costruzioni, salva la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo le previsioni del PRG e secondo le prescrizioni di zona.
Detti vincoli sono :
a)     Vincolo di rispetto alla viabilità:
è definito negli elaborati del PRG; in ogni caso saranno osservati, dove obbligatori, i rispetti indicati dal DL 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; in particolare si raccomanda l’applicazione delle norme del codice della strada per la distanza di rispetto dal confine demaniale.
b)     Vincolo di rispetto delle falde idriche:
    nell'area sottoposta a vincolo di rispetto alle falde idriche al fine di preservare     da inquinamento, le falde stesse, è fatto divieto:
    -    di costruire fabbricati destinati al ricovero animali, industrie ed in genere         di attività che comportino scarico di acqua di rifiuto putrescibile;
    -    di impiegare materiali nocivi nella concimazione dei terreni;
    -    di immettere nei fossi esistenti scarichi contenenti acque di rifiuto, tranne         che i fossi stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di              immissione delle acque di scarico fino ad un tratto a valle dell'area              sottoposta a vincolo;
c)     Vincolo dei beni artistici e archeologici:
rientrano nel vincolo suddetto tendente alla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed archeologico di cui al DL 29 ottobre 1999 n. 490 - Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, le aree, indicate nelle tavole di PRG già individuate come sede di reperti archeologici e/o di complessi monumentali oltre quelle appositamente indicate nel parere 5756/93, trasmesso al Comune di Penne il 22/07/94, espresso dalla Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, contenente prescrizioni specifiche da rispettarsi in sede di rilascio di concessioni edilizie; in particolare si sottolinea che tutti gli interventi previsti nelle aree di interesse archeologico elencate nel richiamato parere, come appositamente perimetrate nelle tavole allegate allo stesso, dovranno essere sottoposti, qualora prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere o modifichino l'andamento superficiale dei luoghi, all'approvazione preventiva della Soprintendenza, che potrà richiedere saggi archeologici preventivi e valutare la fattibilità delle opere previste, dettando, nel caso, ulteriori prescrizioni per la tutela dei resti archeologici ivi esistenti e la corretta collocazione di ogni opera che vi si intenda realizzare;
Lo stesso vincolo di cui al presente articolo dovrà essere applicato a quelle aree da perimetrarsi con provvedimento approvato dall’Amministrazione Comunale su proposta della Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo, in cui dovessero verivficarsi ritrovamenti di reperti tutelati dal decreto legislativo n. 490 del 29/10/1999.
d)     Vincolo idrogeologico:
interessa l'area compresa in zona agricola, avente problemi di natura idrogeologica e perciò sottoposta a tutela secondo le leggi 20/6/1877 ed il T.U. 30/12/23 n° 326; in tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo; è consentita l'edificazione di strutture nelle radure libere da alberature con l'osservanza dei parametri e gli indici previsti ai precedenti articoli a condizione che anche la costruzione di opere accessorie, degli accessi, dei parcheggi, strade garantisca la salvaguardia del verde esistente e non implichi l'abbattimento di alberi; a norma dell'art. 20 del R.D. 16/5/1920 n°1126, l'Ispettorato Dipartimentale delle foreste deve essere messo in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da realizzare; nelle zone edificabili il parere viene reso nel P.R.G. e non è pertanto necessario sui singoli interventi.
e)     Vincolo paesistico:
nelle zone di vincolo paesistico ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, nonché delle disposizioni contenute nel "Piano Paesistico Regionale", il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione, nonchè altre modificazioni dell'ambiente quali taglio di alberi, modificazioni degli assetti dei terreni, ecc., sono subordinati al preventivo nulla-osta da parte delle competenti autorità regionali o comunali, secondo le rispettive competenze di legge.
f)    Vincolo demaniale:
tutti i beni del demanio dello Stato (pubblico e/o patrimoniale sia disponibile che indisponibile) possono essere suscettibili di variazione della loro originaria destinazione e sugli stessi non possono in alcun modo incidere atti o attività di terzi (soggetti privati o pubblici) che, ove posti in essere, sono insanabilmente viziati e perciò radicalmente nulli e senza effetti. Ne consegue che tutti gli eventuali vincoli, limitazioni o pregiudizi ai beni demaniali sono da ritenersi illeggittimi e pertanto inoperanti.
g)    Vincolo Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura:
Premesso che per il Comune di Penne non è stata rinvenuta la verifica demaniale di tutti i terreni interessati dal PRG, che risultano catastalmente intestati al Comune di Penne, sotto qualsiasi forma, gli stessi devono ritenersi di presunta natura demaniale civica, come stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni riunite con sentenza del 16/08/1958 n. 2598. Ne consegue che, essendo il Comune dell’Italia Meridionale sorto come ente autarchico solo con la delimitazione francese, tutti i beni che ad esso appartengono sono da presumersi, salvo prova contraria, dell’Universitas Civium ossia di natura demaniale universale e soggetta agli usi civici della popolazione del luogo. Dette terre sono pertanto, indisponibili per l’Amministrazione Comunale e per l’eventuale abusivo occupatore se non previa autorizzazione da parte della Regione ai sensi della LR n. 25/88 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 9        Disposizione Speciale

Le previsioni di zona contenute negli elaborati a scala minore si intendono prevalenti su quelle a scala maggiore relativamente alle specifiche destinazioni ed alle corrispondenti norme per l'attuazione degli interventi (cioè quelle contenute nelle tavole 1: 2000 prevalenti su quelle 1: 5000, ecc.); le schede grafiche nella scala 1:1000, già allegate al previgente P.R.G., hanno valore indicativo metodologico per le modalità di progettazione degli assetti edilizio-urbanistici.
Nel caso di contrasto eventuale tra elaborati prevale la norma scritta.


art. 10    Recepimento dei Piani Attuativi

I piani attuativi approvati dal CC, sulla base del PRG in vigore, alla data di adozione del presente PRG si intendono recepiti in quest'ultimo nei limiti di zona definiti negli elaborati grafici.
All'interno di detti limiti di zona valgono, per cinque anni dalla data di definitiva approvazione del presente PRG, le norme dei piani attuativi in questione.
Trascorso tale termine, anche per tali aree varranno appieno le norme di zona fissate dal PRG.


art. 10 bis Recepimento norme sugli Immobili Commerciali

Costituisce parte integrante delle presenti N.T.A. l’Allegato A alla delibera consiliare N° 26 del 23/04/2001 recante il seguente oggetto: Recepimento delle disposizioni regionali ai sensi della L.R. 62/99 recante :“Indirizzi programmatici e criteri per l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs 114/98.”

CAPO II Zone di Attuazione del Piano


art. 11        Disposizioni Generali

Il territorio comunale é diviso in zone omogenee per caratteri morfologici, tipologici ed ambientali in genere, secondo la seguente classificazione:
A1    Centro Storico e Recupero
A2    Recupero Viale Ringa
B1    Completa
B2    Completamento Urbano
B3    Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate
B4    Completamento delle Contrade Agricole
B5    PEEP di Completamento
B6    Lottizzazione in Attuazione
C1    Nuova Urbanizzazione Residenziale
C2    PEEP in Attuazione
C3    Nuova Urbanizzazione Residenziale PEEP
D1    Strutture Ricettive Esistenti
D2    Strutture Ricettive di Progetto
D3    Artigianale in Attuazione
D4    Artigianale di Completamento
D5    Commerciale Espositiva di Completamento
D6    Commerciale Espositiva di Progetto
D7    Industriale di Completamento
D8    Artigianale commerciale industriale di progetto
E1    Zona Agricola Normale
E2    Zona Agricola di Rispetto
E3    Verde Privato
E4    Recupero Ambientale   
F1    Verde Pubblico Attrezzato
F2    Attrezzature Sportive Pubbliche
F3    Attrezzature Sportive Private
F4    Attrezzature di Interesse Generale
F5    Attrezzature Private di Interesse Pubblico
F6    Attrezzature di Interesse Territoriale
F7    Attrezzature Scolastiche
F8    Attrezzature Ospedaliere
F9     Attrezzature Tecnologiche Depurazione
F10 Attrezzature Tecnologiche Discarica
F11 Parcheggio
F12 Impianti Termali
G1    Area Soggetta a Vincoli Speciali
G2    Vincolo Cimiteriale
G3    Area per Spettacoli Viaggianti
G4     area di insediamento provvisorio
G6    Distribuzione di carburante.
In tutte le zone di piano, fatta salva la disciplina specifica del centro storico, anche nelle more della predisposizione di strumenti urbanistici attuativi o dell'approvazione di PEU, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, art 30, LR 70/95.
In tutte le zone destinate alla residenza, con esclusione di quella relativa al centro storico, per gli edifici residenziali costruiti prima della regolamentazione del PRG approvato con atto del CR n. 180/22 del 4.12.1979, per l'individuazione delle superfici utili e dei volumi dei vani interrati, seminterrati e sottotetti, si adottano i criteri e la disciplina del regolamento edilizio.
Per tali edifici, al fine di consentire l'adeguamento agli attuali parametri di abitabilità, sono consentiti incrementi delle altezze interne dei locali ad uso abitativo e delle pertinenze degli stessi, compresi i sottotetti solo se effettiva parte dell'alloggio sottostante, fino al raggiungimento delle altezze minime ammesse dal presente PRG, anche in deroga della altezza max esterna per quanto necessario; detti incrementi delle altezze non sono computabili al fine della determinazione del V.
In tutte le zone del piano destinate alla residenza, al fine di favorire il riutilizzo a fini residenziali dei sottotetti esistenti, sono ammesse deroghe alle altezze minime interne dei locali introdotte dal Decreto 5.7.1975 secondo le modalità e le procedure previste dal Decreto 9 giugno 1999.


art. 12    Zona A1 Centro Storico e Recupero

Tale zona é destinata alla residenza ed a quelle attività artigianali, commerciali (compresi centri commerciali per la media distribuzione nel comparto UDA n° 17 del vigente PP di seguito citato), del tempo libero e di servizio con essa compatibili.
Il CS, secondo le indicazioni del PRG, é altresì sede di attività culturali e rappresentative.
Per questa zona si intendono recepiti, il Piano Particolareggiato e il Piano di Recupero Zona Castello approvati alla data di adozione del presente PRG.
Nelle zone di ristrutturazione urbanistica (art. 38 NTA PPCS), di ristrutturazione edilizia (art. 40 NTA PPCS) e di riqualificazione edilizia (art. 42 NTA PPCS) del Centro Storico, indipendentemente dalla formazione dei comparti, è ammessa la variazione della destinazione d'uso dei locali finalizzata all'insediamento o alla trasformazione di esercizi per il commercio al dettaglio (art. 33, punto c, NTA PPCS), di uffici privati e dei loro servizi (art. 33, punto d, NTA PPCS), di servizi pubblici o di interesse pubblico (art. 33, punto e, NTA PPCS), verificata la rispondenza igienico-sanitaria e quella alle norme di sicurezza. I sottotetti che hanno i requisiti di abitabilità possono essere, anche autonomamente, utilizzati ai fini residenziali.
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
Ulteriori prescrizioni di carattere generale: antenne per telefonia mobile non dovranno essere posizionate sugli edifici storici, parabole arretrate rispetto al filo degli edifici, evitare fili volanti di linee telefoniche ed Enel, cassette, contatori gas da posizionare sui prospetti laterali degli edifici storici. Divieto in corrispondenza di edifici monumentali di installazioni di tutto ciò che ne limiti la prospettiva (cartelloni, insegne pubblicitarie, edicole) .




art. 13        Zona A2 Recupero Viale Ringa

Tale zona comprende parti autonome del tessuto urbanistico-edilizio del centro storico gravitanti sul viale Ringa, caratterizzate dalla coesistenza di edificazioni storiche e di recente formazione, con varietà tipologica e un forte grado di integrazione fisica che tuttavia non corrisponde ad un assetto funzionale e di buon livello figurativo.
Un migliore assetto generale potrà pertanto essere perseguito per mezzo di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica con contenuti analitici e progettuali molto approfonditi e dettagliati (scale 1: 500 e 1: 200, o maggiori) assoggettato a preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Abruzzo.
In detto PR potranno essere consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio; le attività non residenziali dovranno comunque essere contenute entro il 50% della SU di ciascuna unità edilizia.
In assenza di PR sono consentiti interventi edilizi diretti unicamente per le seguenti categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria parziale, manutenzione straordinaria integrale, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia quest'ultima senza incremento delle superfici utili, senza modifica dei profili esterni degli edifici e senza sostituzione delle parti strutturali, delle facciate e delle finiture la cui costruzione sia antecedente l'anno 1942; sono altresì ammesse le variazioni d'uso dei locali.
Per gli interventi di cui sopra valgono le modalità costruttive già definite per la zona A1 del centro storico.
Il suddetto PR potrà prevedere anche interventi di recupero urbanistico mediante la realizzazione di nuova edilizia residenziale, anche a completamento di quella oggetto di recupero; la somma delle superfici utili ricavate dalle operazioni di recupero e di quelle realizzate con gli interventi di nuova edificazione non potrà comunque superare del 25 % quella preesistente.
Di norma, l'altezza max delle nuove realizzazioni non potrà superare i m. 7,50; é tuttavia consentita un'altezza max maggiore (comunque non superiore ai m. 10,50) nel caso di particolari esigenze di ambientamento.
Nella zona, secondo il PR, il rapporto SF/ST non potrà essere maggiore dello 0,75.
Agli incrementi edilizi e degli usi non residenziali dovrà comunque corrispondere l'incremento degli spazi di parcheggio (anche privati), nella misura non inferiore a mq 1 per ogni 10 mc in aumento; per i nuovi usi non residenziali dovranno essere in ogni caso rispettati i minimi rapporti prescritti dalla legge per le particolari categorie di attività e l'uso di detti parcheggi dovrà essere pubblico.
Per ognuno degli interventi ammessi, salvo il mantenimento di parti strutturali, facciate o finiture, realizzati prima del 1942, saranno rispettate le seguenti modalità costruttive:
-     Coperture: tetto a falde con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri     materiali sintetici quali rullati, graffiati in quarzo plastico, ecc., e quant'altro non     direttamente riferibile alla tradizione costruttiva locale.
- Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di m. 1,60; l'eventuale parte in muratura non potrà essere più alta di m. 0,60; la parte superiore potrà essere realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima semplicità) in accordo con le colorazioni degli edifici oppure con grigliatura in laterizio; il loro allineamento sarà fatto secondo le motivate indicazioni dell'UTC.
Per quanto non specificato si intendono valide le disposizioni date per la zona B1.





art. 14        Zona B1 Completa

La zona comprende settori urbani edificati in cui gli interventi sul patrimonio urbanistico, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, sono subordinati all'approvazione di apposito Piano di Recupero (PR), di iniziativa pubblica o privata, esteso ad un settore urbano organico comprendente spazi pubblici e spazi privati, ai sensi dell'art. 27 della L 457/78 e dell'art. 27 della LR 70/95, ad un singolo edificio o a singole aree libere ; a tale scopo la perimetrazione di zona è da intendersi come perimetrazione preliminare alla formazione del PRPE ai sensi del comma II, cit. art. della LUR; i PR potranno altresì essere redatti per sub-zone aventi comunque caratteristiche di organicità, a giudizio della GC.
In assenza di detto PR sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d ed e, compresa la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, anche in posizione diversa da quella del V originale, con eventuale riaccorpamento di volumi sparsi e senza cessione di aree per pubblici servizi; eventuali variazioni di ubicazione nel lotto potranno essere assentite nel caso in cui il nuovo edificio rispetti le limitazioni dei parametri edilizi specifici di zona (V, H, D, Df).
In tale zona sono consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio comprese quelle piccolo-artigianali; le attività non residenziali dovranno comunque essere contenute entro il 50% della SU di ciascun edificio. Per gli edifici esistenti è ammessa, una tantum, la possibilità di incremento della superficie nei limiti del 20% della SU esistente e comunque non superiore a mq 40, anche all'esterno del perimetro murario con conseguente modifica della sagoma del fabbricato.
Sono comunque consentiti interventi di variazione della destinazione d'uso e di nuova costruzione relativi ad opere e manufatti che non sviluppano volumetria computabile ai sensi della presente normativa: porticati, garage nei limiti previsti, opere precarie, sottotetti da realizzare ex novo o da adeguare nel rispetto del RE, verande, logge e locali interrati.
Nella redazione del PR saranno rispettati i seguenti limiti:
-    IF 1 mc/1 mq, nel caso di cessione di superficie per servizi; 0,6 mc/mq nel caso che non sia prevista la cessione di superficie per servizi;
-     Rc max 0,40;
-     N max 3;
-     H max ml. 10,50;
-     Dc min. m. 3,00;
-     Df m. secondo progetto col minimo di ml 6,00 o minore, se preesistente;
-     Ip min. 60/ha.
L'attuazione del PR é subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune e la proprietà per l'eventuale cessione gratuita di aree per i nuovi servizi pubblici e per l'adeguamento di quelli esistenti mediante opere il cui importo sarà ragguagliato almeno all'ammontare degli oneri concessori dovuti; questi ultimi potranno essere totalmente scorporati senza conguaglio negativo per il Comune. L'eventuale cessione gratuita di superficie per servizi dovrà riguardare almeno il 10% della ST di P.R. Nel caso di cambiamenti d'uso da residenza a servizi privati dovranno comunque essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati; ove non fosse possibile soddisfare tale condizione in loco le dotazioni dovranno essere realizzate entro un raggio di distanza non superiore ai ml 100 aventi caratteristiche di effettiva accessibilità ed utilizzabilità e su aree non destinate dal piano a servizio pubblico o a zona agricola; le aree destinate a parcheggio saranno vincolate con trascrizione.
Modalità costruttive:
-     Coperture: nel caso di coperture con tetto a falde sono ammesse pendenze comprese tra il 30 ed il 40% e con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri materiali;
-     Gronde e pluviali: sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente     verniciato;
-     Infissi esterni: potranno essere realizzati in legno o in materiale metallico verniciato;
-     Facciate esterne: la finitura sarà realizzata con muratura di mattoni pieni faccia a vista o con intonaci in malta cementizia colorati o tinteggiati in accordo con la ricostituzione di una coerenza cromatica delle cortine, secondo indicazioni dell'UTC; sono esclusi rivestimenti quali: piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, rivestimenti in materiali sintetici quali rullati, graffiati in quarzo plastico, ecc., e quant'altro non direttamente riferibile alla tradizione costruttiva locale;
-     Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di m. 1,90, sono ammesse altezze superiori in corrispondenza di eventuali pensiline a protezione degli ingressi nel limite, comunque dell'altezza max di ml 3,00; l'eventuale parte in muratura non potrà essere più alta di m. 0,60; la parte superiore potrà essere realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima semplicità) in accordo con le colorazioni degli edifici oppure con grigliatura in laterizio; il loro allineamento sarà fatto secondo le motivate indicazioni dell'UTC, previo nulla osta dell’Ente proprietario delle Strade.


art. 15        Zona B2 di Completamento Urbano

In tale zona é ammessa la costruzione di edifici destinati alla residenza ed a quelle attività piccolo-artigianali, commerciali e di servizio comunque compatibili con la residenza stessa.
E' altresì ammessa la costruzione di alberghi.
Sono consentiti usi diversi dalla residenza, ma sempre con essa compatibili, nel limite del 50% della SU del costruito in ciascun edificio; è ammessa deroga solo nel caso di servizi connessi all'attività alberghiera o di tipo sportivo (palestre, ecc.); per le attività già in esercizio o assentite alla data di adozione del presente PRG tale limite è fissato nel 60%.
Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti e rapporti:
-    IF = 1,5 mc/mq;
-     Sm mq. 500;
-     SF min. per alloggio mq. 150;
-     N max 3;
-     H max ml. 10,50;
-     D min. m. 5;
-     Df m. 10;
-     RC max 0,40;
-     sup. min. per parcheggi pubblici 10% della SF;
-     Ip min. 60/ha.
Le aree da destinare a P, su richiesta del concessionario, potranno essere sistemate da quest'ultimo in base a un progetto approvato dall'UTC. La spesa relativa potrà essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di edifici esistenti o di cambiamenti delle destinazioni d'uso, per quanto attiene gli effettivi incrementi volumetrici o la consistenza dei V e delle SU interessati dai cambiamenti d'uso, dovranno essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati; nel caso di indisponibilità di SF adatta allo scopo, dette superfici per parcheggi potranno essere reperite su altre aree effettivamente utilizzabili dal pubblico ed accessibili, non destinate a servizi dal presente piano né aventi destinazione agricola, poste entro un raggio di ml 100 dal lotto nel quale ricade l'intervento, e asservite con destinazione permanente da trascriversi.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
Per alcune di queste zone, appositamente numerate sugli elaborati grafici di PRG, sono allegate specifiche schede-guida della progettazione con indicazioni relative alla morfologia, alla tipologia edilizia nonchè agli specifici rapporti planovolumetrici, di distanza, ecc.; in altri casi sono date semplici definizioni di dettaglio grafico sulle tavole di PRG ; tali indicazioni specifiche si intendono prevalenti e vincolanti rispetto alle altre prescrizioni già definite; in fase di attuazione il disposto della scheda-guida può subire modificazioni secondo le modalità e limiti indicati nell'art. 5 della presente normativa.


art. 16        Zona B3 di Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate

Tale zona é destinata alla costruzione di edifici destinati alla residenza ed a quelle attività piccolo-artigianali, commerciali e di servizio comunque compatibili con la residenza stessa. In essa si intende anche ammessa la costruzione di alberghi.
Sono consentiti usi diversi dalla residenza, ma sempre con essa compatibili, nel limite del 50% della SU del costruito in ciascun edificio; è ammessa deroga solo nel caso di servizi connessi all'attività alberghiera o di tipo sportivo (palestre, ecc.).
Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti e rapporti e subordinatamente alla stipula dell'apposita convenzione tra il comune ed il soggetto interessato:
-    SFR max 80% della SF;
-    IF 1,00 mc/mq;
-     Sm mq. 400, o maggiore secondo la rappresentazione grafica di piano;
-     SF min. per alloggio mq. 150;
-     N max 2;
-     H max ml. 7,50;
-     D min. m. 5; m 3,00 dalle aree da cedere per servizio pubblico;
-     Df m. 10, oppure in aderenza;
-     RC max 0,30;
-     sup. min. per spazi pubblici 20% della SF, o maggiore secondo la      rappresentazione grafica di piano;
-     Ip min. 60/ha.
Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
Per alcune di queste concessioni, appositamente numerate sugli elaborati grafici di PRG, sono allegate specifiche schede-guida della progettazione con indicazioni relative alla morfologia, alla tipologia edilizia nonchè agli specifici rapporti planovolumetrici, di distanza, ecc.; in altri casi sono date semplici definizioni di dettaglio grafico sulle tavole di PRG ; tali indicazioni si intendono prevalenti e vincolanti rispetto alle altre prescrizioni già definite; in fase di attuazione il disposto della scheda-guida può subire modificazioni secondo le modalità e limiti indicati nell'art. 5 della presente normativa.
Per le modalità costruttive e per quanto non specificato nel presente articolo, vale quanto definito per la zona B1.


art. 17        Zona B4 Completamento delle Contrade Agricole

In tale zona é ammessa la costruzione di edifici destinati alla residenza ed alle piccole attività commerciali e artigianali di servizio.
Gli usi diversi dalla residenza non dovranno superare il limite del 50% della SU abitabile di ciascun edificio o complesso edilizio aziendale; per le attività produttive esistenti alla data di adozione del presente PRG tale limite si intende esteso fino al 100%.
Le volumetrie già realizzate con il PRG approvato con atto del C.R. n. 180/22 del 4.12. 1979, non contribuiscono alla formazione dell'indice di zona. I lotti di pertinenza degli edifici realizzati ai sensi della regolamentazione di detto PRG, ancorché non graficamente definiti sugli elaborati di piano, si intendono ricompresi nella zona B1.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati al rispetto dei seguenti limiti e rapporti:
-    IF = 0,7 mc/mq;
-     Sm mq. 500;
-     N max 2;
-     H max ml. 7,50;
-     D min. m. 5, salvo diversa, motivata prescrizione della CE;
-     Df m. 10, oppure in aderenza;
-     RC max 0,20;
-     Ip min. 60/ha.
Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.


art. 18        Zona B6 Lottizzazione in Attuazione

Tale zona é destinata alla costruzione di edilizia residenziale pubblica o convenzionata nell'ambito di Piani di Lottizzazione già approvati alla data di adozione del presente PRG, ai sensi della LR 18/83 e successive modificazioni. Il contenuto di detti PdL si intende pienamente recepito.
Relativamente alle modalità costruttive si intendono comunque operanti le disposizioni date nel presente testo per la zona B1. Le zone soggette a piani di lottizzazione, una volta attuate le previsioni contenute negli stessi, si intendono ricomprese entro la zona B1.
Nel caso di dimostrata impossibilità di procedere unitariamente con un progetto di PdL esteso all'intero comparto, in presenza di aree residuali di dimensioni esigue (aventi SF minore di mq 1.000) la GC può disporne l'assimilazione a Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento. Gli edifici esistenti presenti all'interno del perimetro di Pdl possono essere ricompresi entro una zona B1, ancorché non graficamente definita sugli elaborati di piano, perimetrata intorno agli stessi in modo da invilupparli per almeno ml 10,00 da ciascuna parete esterna (fino al limite possibile, se avente distanza minore di ml 10,00 dal fronte); per questi edifici sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, art. 30 LR 70/95;



art. 19        Zona C1 Nuova Urbanizzazione Residenziale

Tale zona è destinata alla costruzione di nuovi complessi edilizi per la residenza; sono ammessi usi diversi, ma sempre compatibili con la residenza, nel limite del 20% della Se di zona.
L'attuazione degli interventi é subordinata all'approvazione di Piano di Lottizzazione (PdL) esteso a tutta l'area, nonché alla stipula di apposita convenzione, secondo il disposto degli artt. 23 e seguenti della LR 70/95.
La predisposizione dei PdL sarà eseguita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito descritti oppure secondo il contenuto delle specifiche schede-guida della progettazione o secondo quello delle semplici indicazioni grafiche di dettaglio, nei casi specificamente trattati dal presente PRG:
-     Sm mq. 800;
-     UT max 0,25;
-     Rc max 0,25;
-     Hf max m 7,50;
-     Dc min m 7,00, oppure in aderenza di altro edificio;
-     Df secondo la vigente normativa antisismica;
-     Ds min. m 10,00 o secondo allineamenti più opportuni, a giudizio della CEU;
-     N max 2;
-     P min 10% della ST;
-     Ip min. 100/ha;
-     Sup. pavimentata esterna max 25% della SF, compreso il parcheggio privato,     se esterno.
Sono consentite lievi modifiche degli assetti proposti in dette schede-guida quando sia dimostrata, in sede di PdL, una migliore corrispondenza alla giacitura dei terreni, alle preesistenze ed alle altre particolarità naturali, a giudizio della CEU.
E' fatta salva, per il Comune, la facoltà di cui all'art. 26, della cit. LR 70/95, a partire dall'inizio del V (quinto) anno e per tutto il periodo di vigenza del PRG.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1; i materiali e le tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato- relativi agli edifici, alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla piantumazione ed alle relative essenze vegetali, per l'intera area, dovranno dettagliatamente essere definiti nel PdL stesso e la loro coerente realizzazione, nei modi da definirsi in convenzione, sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità.


art. 20        Zona B5 e C2 PEEP in Attuazione

Tale zona é destinata alla costruzione di edilizia residenziale pubblica o convenzionata nell'ambito di piani PEEP già adottati o approvati alla data di adozione del presente PRG, ai sensi della LR 18/83 e successive modificazioni. Il contenuto di detti PEEP si intende pienamente recepito e vigente.


art. 21        Zona C3 Completamento Residenziale PEEP

In tali zone é ammessa la costruzione di edifici per la residenza e per servizi; sono ammessi usi diversi dalla residenza, ma sempre compatibili con essa, nel limite del 20% della Se di ciascun edificio o complesso edilizio.
L'attuazione degli interventi é diretta, per mezzo di comparto la cui progettazione terrà conto di una UT max di 0,35, una H max di 12,50 e la destinazione a superfici per servizi pubblici di non meno del 40% della ST.
L’attuazione degli interventi edilizi è subordinata alla stipula di apposita convenzione che impegni i soggetti attuatori alla realizzazione di edifici residenziali corrispondenti alle caratteristiche dell’edilizia agevolata – convenzionata e con l’applicazione di prezzi di vendita convenzionati secondo le modalità e le forme previste dalle leggi di settore.
Relativamente a quant'altro non espresso nel presente articolo, si intendono valide le disposizioni date per la zona C1.


art. 22        Zona D1 Strutture Ricettive Esistenti

Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività alberghiere e ricettive in genere a completamento e trasformazione delle attività e dotazioni esistenti.
Gli interventi nella zona sono diretti e subordinati al rispetto dei seguenti indici e parametri:
-     Sm min. mq. 1000;
-     UF max 0,80;
-     H max m. 18,00;
-     Dc min. m. 5 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10 o in aderenza;
-     Ds min. m. 5;
-     RC max 0,60;
-     P min. 20% della SU;
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, per le parti già destinate alle attività alberghiere e ricettive in genere, anche se aventi lotto di pertinenza di superficie inferiore a quella minima prescritta, é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU fino al 30% dell'esistente; sono fatti salvi gli altri parametri edilizi.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.


art. 23        Zona D2 Strutture Ricettive di Progetto

Tale zona é destinata alla realizzazione di nuovi edifici e spazi attrezzati per le attività alberghiere e ricettive in genere.
Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione da parte del CC di apposito progetto edilizio unitario (PEU) esteso all'intera area individuata negli elaborati del PRG, nonchè alla stipula della convenzione.
La redazione del PEU sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri, salva diversa indicazione degli elaborati specifici di piano:
-    SFR max 0,70 della SF;
-     Sm min. mq. 1000;
-     UF max 0,50;
-     H max m. 9;
-     Dc min. m. 7 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10 o in aderenza;
-     Ds min. m. 15;
-     RC max 0,50;
-     P min. 30% della SU.
Gli assetti d'area contenuti nelle specifiche indicazioni grafiche si intendono prevalenti e vincolanti, anche quando producano differenze (rispetto agli indici sopra riportati) nel rapporto tra spazi pubblici e spazi privati, e sono modificabili solo in modesta entità e in relazione a migliore sistemazione degli interventi vista la reale giacitura dei terreni, a giudizio della CEU.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG valgono le disposizioni date per la zona D1.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.


art. 24        Zona D3 Artigianale in Attuazione

Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività artigianali e piccolo-industriali.
In essa si intende recepito il PIP redatto sulla base del precedente PRG e regolarmente approvato alla data di adozione del presente PRG.
Per quanto non specificato in detto PIP, si intendono valide tutte le altre disposizioni del presente testo.
Modalità costruttive:
-     Facciate esterne: dovranno essere rifinite e pitturate con colori chiari, improntati     alla massima semplicità (quali bianco, beige, ecc.); sono pertanto esclusi i     rivestimenti in lamiera metallica e le superfici in cemento (anche di prefabbricati)     non adeguatamente verniciati e rifiniti;
-         Recinzioni: sono ammesse in muratura e parte metallica per un'altezza complessiva non superiore a m. 2,20; le parti in muratura non potranno comunque superare l'altezza max di m. 1,00 e dovranno essere realizzate in modo da garantire il max decoro dell'ambiente e rifinite con pittura o rivestimento, in tono con gli edifici di pertinenza, in ogni loro parte; sono esclusi i metalli non verniciati o non trattati con zincatura, e le superfici in cemento facciavista;
-     Sistemazioni esterne: le pavimentazioni non potranno superare il 60% della     Superficie Residua (SR=SF-SC) e saranno rifinite con opportuna cordolatura     in pietra o cemento; la superficie a verde non potrà avere estensione inferiore     al 40% della SR, sarà sistemata a prato e piantumata con cespugli, arbusti ed     alberi d'alto fusto; questi ultimi nella quantità min. di 1/50 mq. di SR.
- DF, distanza tra fabbricati non minore di m 10.


art. 25        Zona D4 Artigianale di Completamento

Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività artigianali e piccolo-industriali.
L'attuazione del PRG è diretta e sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-     Sm min. mq. 800;
-     UF max 0,50;
-     H max m. 9; è ammessa deroga per particolari attrezzature tecnologiche quali silos, ecc.;
-     Dc min. m. 5 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10 o in aderenza;
-     Ds min. m. 10;
-     RC max 0,50;
-     P min. 30% della SU;
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3 Artigianale in Attuazione.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della SU max di 150 mq. (compresi nella SU totale).
Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla presentazione di un progetto dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di danni all'ambiente.
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione, di commercio o residui) sulla SR.


art. 26        Zona D5 Commerciale Espositiva di Completamento

Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività artigianali, espositive e commerciali (compresi centri commerciali per la media distribuzione nel rispetto dei parametri funzionali e delle relative deroghe previste dalla L.R. 62/99 ), oltre che al completamento delle strutture esistenti.
In tale zona il piano si attua per mezzo di concessione singola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-    Sm min. mq. 1000;
-     UF max 0,30;
-     H max m. 7;
-     Dc min. dai confini m. 7,00 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10,00 o in aderenza;
-     Ds min. m. 15,00;
-     Rc max 0,40;
-     P min. 30% della SU (80% nel caso di attività espositive e commerciali);
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della SU max di 150 mq (compresi nella SU totale).
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG con lotto inferiore a quello min. prescritto, é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU fino ad un max del 20% di quella esistente; sono fatti salvi gli altri parametri edilizi e l'obbligo del parcheggio.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3 Artigianale in Attuazione.


art. 27        Zona D6 Commerciale Espositiva di Progetto

Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività commerciali ed espositive (compresi centri commerciali per la media distribuzione nel rispetto dei parametri funzionali e delle relative deroghe previste dalla L.R. 62/99 ); sono altresì consentite attrezzature ricreative e di servizio quali ritrovi, ristoranti, palestre, centri sportivi, ecc..
Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione da parte del CC di apposito progetto edilizio unitario (PEU) esteso all'intera area individuata negli elaborati del PRG, nonchè alla stipula della convenzione.
La redazione del PEU sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri, salva diversa indicazione degli specifici elaborati di piano:
-    SFR max 0,70 della SF;
-     Sm min. mq. 1000;
-     UF max 0,50;
-     H max m. 9;
-     Dc min. m. 7 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10 o in aderenza;
-     Ds min. m. 15;
-     RC max 0,50;
-     P min. 80% della SU.
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3 Artigianale in Attuazione.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della SU max di 150 mq. (compresi nella SU totale).
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione, di commercio o residui) sulla SR.


art. 28        Zona D7 Industriale di Completamento

Tale zona é destinata al completamento di strutture per la produzione esistenti nonchè alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività industriali ed artigianali e per le attività sociali connesse.
In considerazione dello stato dell'urbanizzazione, in tale zona il piano si attua per mezzo di concessione singola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
-     Sm min. mq. 2000;
-     UF max 0,40;
-     H max m. 9; è ammessa deroga per particolari attrezzature tecnologiche quali silos, ecc.;
-     Dc min. dai confini m. 5,00 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10,00 o in aderenza;
-     Ds min. m. 10,00;
-     Rc max 0,40;
-     P min. secondo lo specifico disposto del DM 1444/68;
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della SU max di 150 mq (compresi nella SU totale).
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU fino ad un max del 30% di quella esistente; sono fatti salvi gli altri parametri soprafissati.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3 Artigianale in Attuazione.
Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla presentazione di un progetto dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di danni all'ambiente.
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione, di commercio o residui) sulla SR.


art. 29        Zona D8 Artigianale Commerciale Industriale di Progetto

Tale zona é destinata alla realizzazione di nuovi complessi e spazi attrezzati per le attività artigianali, commerciali ed espositive (compresi centri commerciali per la media distribuzione nel rispetto dei parametri funzionali e delle relative deroghe previste dalla L.R. 62/99 ) e industriali.
Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione di apposito Piano di Lottizzazione (PdL) esteso all'intera area individuata negli elaborati del PRG.
La redazione del PdL sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-    SF max 0,70 della ST;
-     Sm min. mq. 1000;
-     UF max 0,50;
-     H max m. 9;
-     Dc min. m. 7 o 0 in aderenza di altri edifici;
-     Df min. m. 10 o in aderenza;
-     Ds min. m. 15;
-     RC max 0,50;
-     P min. secondo lo specifico disposto del DM 1444/68;
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3 Artigianale in Attuazione.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della SU max di 150 mq. (compresi nella SU totale).
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione, di commercio o residui) sulla SR.
Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il rilascio della concessione edilizia é subordinato alla presentazione di un progetto dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di danni all'ambiente.


art. 30         Zona E1 Agricola Normale

Sono definite come tali quelle zone agricole che per caratteristiche geo-pedologiche, chimiche e di dotazioni infrastrutturali rivestono un ruolo determinante per l'economia comunale e di zona.
In esse l'edificazione è disciplinata dagli artt. 68 e segg. della L.R. 18/83: sono utilizzabili gli indici di 0,03 mc/mq, per l'edilizia residenziale, di 0,015 mq/mq, per i manufatti connessi alla conduzione del fondo e di 0,25 mq/mq per gli impianti produttivi agricoli.
Ai soli fini dell'irrigazione, e dell'itticoltura è consentita la realizzazione di bacini idrici anche in corrispondenza di fossi non presenti negli elenchi di cui al RD n. 1775.
Al fine di tutelarne la destinazione agricola, nel caso di nuova costruzione residenziale, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione sul tipo dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo.
L'edificazione è altresì assoggettata ai seguenti limiti:
-    H ml 7,50;
-    Dc ml 5,00;
-    D ml 10,00 o in aderenza;
-    Ds da strade interpoderali ml 5,00;
-    Ds dalle altre strade pubbliche secondo il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
E' consentita la soprelevazione e/o l'ampliamento, entro i limiti fissati, anche per quegli edifici che abbiano una distanza dai confini minore di quella prescritta salvaguardando, comunque, le distanze minime preesistenti. Tale disposizione non si applica quando il confine è rappresentato da una strada in quanto verranno applicate le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992 N° 285 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 N° 495 e successive modifiche e integrazioni.
Per gli edifici esistenti in cui l’alloggio è realizzato sopra locali adibiti a stalla, è concessa, la possibilità di realizzare piccoli ampliamenti solo per adeguamento igienico e funzionale dell’alloggio finalizzato alla realizzazione di alcuni vani necessari alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Saranno comunque rispettate le seguenti modalità costruttive:
-    Coperture:
    fatti salvi i locali destinati alle attrezzature, sono ammesse coperture con tetto a     falde e con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti gli altri materiali;
-    Gronde e Pluviali:
sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente verniciato nei colori verde scuro, testa di moro o in quello dell'eventuale paramento esterno;
-    Facciate esterne:
la finitura delle facciate esterne sarà realizzata o in muratura di mattoni pieni facciavista o con intonaci in malta cementizia colorati in bianco o nelle tonalità del beige; sono esclusi rivestimenti in piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non, ecc.; sono altresì esclusi rivestimenti in materiali sintetici (quali rullati, graffiati in quarzo plastico, ecc.) ed in altri materiali non direttamente riferibili alla tradizione costruttiva locale;
-     Infissi esterni:
    potranno essere realizzati in legno o in altro materiale metallico purché verniciato;
-     Pavimentazioni esterne:
    le pavimentazioni esterne saranno realizzate prevalentemente con sistemi     permeabili (cioè con sottofondo in sabbia, pietrisco, ecc.; e con lastricati o     mattonati posati senza cementazione); sono ammesse pavimentazioni non     permeabili (asfalto, cemento, ecc.) per una superficie non superiore al 50% della     SC;
-     Recinzioni e cancelli:
le recinzioni ed i cancelli non potranno superare l'altezza max di ml 2,00; l'eventuale parte in muratura, da realizzarsi con le modalità sopra descritte per gli edifici, potrà avere altezza max di ml 0,60; la parte superiore potrà essere realizzata in rete metallica o in ferro (battuto o non) verniciati nei colori usati per le altre finiture (gronde, infissi esterni, ecc.) oppure con grigliatura in laterizio; è esclusa l'utilizzazione di prefabbricati cementizi di qualunque tipo nonchè, per la muratura di base, l'uso di cemento armato facciavista.
L'allineamento di dette recinzioni dovrà essere preventivamente concordato con l'UTC, facendo salve, comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992 N° 285 e successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 N° 495 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini dell'applicazione dei suddetti indici edilizi e dell'ulteriore possibilità di edificazione, le unità abitative autonome si intendono come non concorrenti alla definizione del volume max di 800 mc per edificio (ai sensi del tit. VII, artt 69 e segg. della LUR) anche se accorpate in costruzioni unitarie (o continue o dotate di aia comune) con altre unità abitative autonome.
Per gli edifici esistenti in questa zona, realizzati con regolare concessione o condonati a termini di legge, a prescindere dalla dimensione del lotto da essi interessato, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro conservativo, di consolidamento statico, di ristrutturazione edilizia (con l'incremento del 10% della SU abitabile all'interno del perimetro murario esistente) e di demolizione con ricostruzione, anche in posizione diversa da quella del V originale, con eventuale riaccorpamento di volumi sparsi, articolando la ricomposizione dei volumi per destinazioni d'uso omogenee (residenziale, manufatti connessi alla conduzione del fondo e impianti produttivi agricoli, ecc. ) e nei limiti delle rispettive quantità preesistenti.
In questa zona i V o le SU destinati alla sosta di auto, aventi altezza interna non superiore ai m 2,70, a tale scopo asserviti con trascrizione, realizzati a servizio delle unità abitative, fino al doppio della superficie obbligatoria non concorrono alla determinazione del V residenziale o delle Se per annessi rustici. Le eventuali superfici eccedenti il limite sopra individuato saranno computate ai sensi dell'art. 71 della LR n. 18/83 e successive modifiche; negli edifici o vani destinati ad annessi rustici è consentita la realizzazione di locali uso cucina e ad uso igienico-sanitario a condizione che le rispettive volumetrie siano computate ai sensi dell'art. 70 della LR n. 18/83 e successive modifiche.
Per questa zona si intende recepito il disposto combinato delle LLRR 3/3/99 n° 12 e 9/8/99 n° 54: pertanto i manufatti connessi alla conduzione del fondo possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale e possono avere una superficie utile corrispondente ad indice max di mq 0,015 mq/mq fino ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq (tremila metri quadrati). Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune.
Le condizioni cui devono essere assoggettati tali manufatti, sono le seguenti:
-    necessità che il fondo abbia la consistenza indicata, alla data di adozione della norma in oggetto, salvo eventuali frazionamenti derivanti da divisioni ereditarie a seguito di successioni;
-    che tale norma non sia applicabile negli ambiti di salvaguardia del sistema ambientale ricadente nella fascia di ml 150 dai fossi, torrenti e fiumi, nonché loro affluenti;
-    che la possibilità consentita sia condizionata alla garanzia della tutela del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli oliveti e vigneti e tenendo presente quanto stabilito dall’art. 86 delle N.T.A. del Piano Territoriale Provinciale adottato;
E’ consentita la destinazione d’uso artigianale, commerciale, espositiva esclusivamente nel caso in cui vi sia il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, espositive, che siano già insediate nella zona agricola, con l’incremento del 10% della superficie utile esistente, subordinatamente alla rinunzia del richiedente alla destinazione d’uso artigianale o commerciale del locale esistente.


art. 31        Zona E2 Agricola Periurbana a Edificazione Controllata

Tale zona comprende aree che rappresentano nel paesaggio di Penne un elemento di grande rilevanza ambientale e che comunque costituiscono un territorio ad alta pressione insediativa, nella periferia cittadina, il cui rigoroso controllo è condizione necessaria per la salvaguardia dell'identità morfologica e funzionale dell'intero complesso urbano.
Ai fini di tale salvaguardia il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla disponibilità di una Sm non inferiore ai mq 30.000; in questo caso sono utilizzabili gli indici di 0,03 mc/mq, per l'edilizia residenziale, di 0,015 mq/mq, per i manufatti connessi alla conduzione del fondo e di 0,25 mq/mq per gli impianti produttivi agricoli di cui alla L.R. 70/95 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di SF minori di mq 30.000 sono unicamente ammessi manufatti connessi alla conduzione del fondo nel limite di 20 mq. di SU/ha. Tali manufatti, improntati alla massima semplicità, potranno avere altezza max interna di ml. 3,00 e dovranno essere realizzati in legno e facilmente rimovibili; sono esclusi i prefabbricati cementizi e tutte le altre opere in muratura cementata, cemento armato o simili.
Per quanto non specificato si rinvia alla disciplina e alle modalità costruttive della zona E1.


art. 32        Zona E3 Verde Privato

Tale zona comprende aree di pertinenza di edifici o di manufatti o di complessi edilizi e di giardini di rilevanza storica o paesaggistica o ambientale più in generale che svolgono nel complesso del sistema percettivo della città un ruolo di grande rilevanza.
In essa è esclusa qualunque nuova costruzione, anche in interrato, nonché qualunque modificazione degli attuali assetti dei terreni; sono ammesse unicamente opere di sistemazione dei fondi e di impiantistica strettamente finalizzate al miglioramento dell'attività agricola.
Nel caso particolare di fondi sui quali insistono costruzioni recenti (costruite dopo il 1950), edificate con regolare licenza/concessione edilizia o condonate a termini di legge, il cui carattere non sia in armonia con le visuali della zona e con quelle generali, o che comunque risultino realizzate in maniera provvisoria e precaria, saranno consentite opere di adeguamento o di trasformazione edilizia, mediante appositi PR, d'iniziativa pubblica o privata estesi anche a parti organiche più piccole dell'intera zona di PRG, redatti nei modi definiti per la zona B1 Completa. In detti PR, a prescindere dalla dimensione del lotto interessato, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia (con l'incremento del 10% della SU abitabile) e di demolizione con ricostruzione, anche in posizione diversa da quella del V originale, con eventuale riaccorpamento di volumi sparsi e senza cessione di aree per pubblici servizi. In assenza del PR sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro conservativo, di consolidamento statico.
La perimetrazione della presente zona si intende quale individuazione delle zone di recupero ai sensi della L 457/78, art. 27 e della LR 70/95, art 27, comma II.

art. 33        Zona E4 Recupero Ambientale

Tale zona comprende aree agricole utilizzate con colture che rappresentano nel paesaggio di Penne un elemento di grande rilevanza ambientale.
Ai fini di tale salvaguardia, oltre che delle capacità produttive di detti terreni, e nell'ottica del miglioramento della attuale utilizzazione degli stessi, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione sul tipo dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo, oltre che alla disponibilità di una Sm non inferiore ai mq 30.000.
Nel caso particolare di fondi sui quali insistono costruzioni recenti, edificate con regolare concessione edilizia o condonate a termini di legge, il cui carattere non sia in armonia con l'edificato storico della zona e con le visuali del paese, o che comunque risultino realizzate in maniera provvisoria e precaria o non completa in relazione alle effettive opere realizzate, saranno consentite opere di completamento, adeguamento o di trasformazione edilizia, con recupero delle volumetrie esistenti e con gli incrementi eventualmente resi possibili dalle residue capacità edificatorie espresse dai fondi, alle condizioni generali del titolo VII della LUR e delle ulteriori restrizioni sopra descritte.
Le concessioni edilizie relative alle masserie esistenti, ai casini o ai villini di particolare interesse storico-architettonico e ambientale a giudizio della Commissione per il Centro Storico e alle loro pertinenze, qualora non ricompresi fra gli edifici censiti di cui al successivo art. 51, potranno essere date unicamente per gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d ed e, di cui all'art. 30 della LR 70/95 con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione.
Per quanto non specificato si rinvia alla disciplina della zona E1.


art. 34        Zona F1 Verde Pubblico Attrezzato

Tali aree sono destinate alla ricreazione, al gioco, allo sport ed al miglioramento del decoro ambientale.
Esse saranno realizzate con sistemazione del fondo a prato e con il rispetto dell'indice di piantumazione minimo di 80 alberi d'alto fusto per ha.
All'interno di dette aree é consentita, anche su iniziativa privata, la realizzazione di impianti sportivi leggeri quali piste, campi da bocce, campi da tennis scoperti, calcetto, piscine, minigolf, equitazione ecc.
L'attuazione dell’iniziativa privata è subordinata all'approvazione di un comparto di attuazione esteso alla proprietà del proponente , che fermo restando la destinazione pubblica dell’area regolamenti i modi della gestione privata e venga redatto nel rispetto dei seguenti limiti:
- UF 0,1 col limite max di mq 250.
- H max 7,5
- N 1
- P 10% della SF
- DC 10m
- Ds 10
-IP min 100/ha
E' vietata la costruzione in elevazione di opere murarie in cemento armato.
E' consentita la realizzazione di impianti di illuminazione se particolarmente ambientati; é altresì consentita la collocazione di panche ed altri elementi di arredo assimilabili.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda le modalità costruttive vigono le disposizioni fissate per la zona E1 Agricola.


art. 35        Zona F2 Attrezzature Sportive Pubbliche

Tale zona é destinata alle attrezzature sportive e ricreative in generale.
E' ammessa la trasformazione delle dotazioni esistenti, la realizzazione di nuove strutture nonchè la realizzazione di sedi sociali, o per servizi vari - compresi quelli commerciali e di ristoro - nel rispetto dei seguenti limiti:
-     UT max 0,2;
-     H max m 5,00;
-     P min 15% della ST;
-     Sm mq 3.000;
-     Df m. 10,00;
-     Dc min. m. 10,00;
-    Ds min. m. 10,00;
-     Ip min. 100/ha.
Sono fatti salvi diversi e specifici parametri fissati dalla normativa CONI.
Le superfici utili delle parti non destinate alle attività sportive (commerciali, ecc.) non potranno superare il rapporto di mq 50/mq 1.000 destinati alle attività sportive stesse.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a giudizio della CE, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda le modalità costruttive vigono le disposizioni fissate per la zona E1 Agricola.


art. 36        Zona F3 Attrezzature Sportive Private

Tale zona é destinata alla realizzazione di attrezzature sportive e ricreative private di uso pubblico quali campi da tennis, campi di calcio/calcetto, piscine, minigolf, campi d'equitazione, ecc.
L'attuazione è subordinata all'approvazione di PEU, esteso all'intera zona, redatto nel rispetto dei seguenti limiti, ed alla stipula dell'apposita convenzione:
-     UF 0,1, col limite max di mq 250 di SU (a cui può essere aggiunta, nel caso di     piscine coperte, una UF dello 0,8, con il limite complessivo max di 800 mq di Se) per     ciascuna zona o comparto di attuazione;
-     H max m 7,5;
-    N max 1;
-     P min 10% della SF;
-     Sm mq 5.000;
-     Df m. 10,00;
-     Dc min. m. 10,00;
-    Ds min. m. 10,00;
-     Ip min. 100/ha.
Sono fatti salvi diversi e specifici parametri fissati dalla normativa CONI.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda le modalità costruttive vigono le disposizioni fissate per la zona E1 Agricola.


art. 37        Zona F4 Attrezzature di Interesse Generale

In tali aree sono ammessi interventi di iniziativa pubblica o privata, per la realizzazione o la trasformazione di strutture di interesse generale secondo la natura e le funzioni specifiche, con il rispetto delle modalità costruttive definite per la zona B1. le costruzioni sono ammesse ove previste da apposite schede-progetto allegate al presente PRG e nel rispetto dei limiti di ingombro previsto. Nuove costruzioni potranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- UF max o,15 e comunque non superiore ai 500 mq;
- Hmax m 7,50;
- P 10% min della SF
- IP min 80 alberi d’alto fusto per ha
Per le modalità di sistemazione esterna e per quelle procedurali si farà riferimento all’art.38 Zona F5


art. 38        Zona F5 Attrezzature Private di Interesse Pubblico

Tali zone sono destinate alla realizzazione di servizi privati di interesse pubblico in genere.
E' ammessa la realizzazione di chioschi, aree attrezzate per il gioco all'aperto, aree pic-nic, subordinatamente a progetto unitario esteso a tutta la zona, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- UF max 3% e comunque non superiore ai mq 250;
- H max m. 3,50;
- P 10% min. della SF;
- Ip min. 80 alberi d'alto fusto per ha.
L'area sarà attrezzata con la predisposizione di spazi adeguatamente drenati ed alberati, dotati di agevoli accessi, di impianti di smaltimento delle acque meteoriche e delle eventuali acque nere, di illuminazione e di energia elettrica, di rete per la distribuzione dell'acqua potabile e per gli interventi antincendio.
Le aree praticabili (compresi i parcheggi) saranno sistemate con pavimentazioni permeabili e di norma con manto finale in pietrisco (o simili); sono escluse pavimentazioni diverse o manti in cemento o asfalto (o simili).
Gli interventi sono ammessi subordinatamente all'approvazione di apposito progetto esteso all'intera area.
I volumi edificabili dovranno essere dislocati in modo da costituire un piccolo nucleo attrezzato.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.
Le eventuali recinzioni saranno realizzate con tecniche e materiali improntati alla massima semplicità ed alla mimetizzazione nel verde; in particolare sono esclusi murature emergenti o prefabbricati cementizi. Per tutte le altre prescrizioni valgono quelle definite per la Zona B1.


art. 39        Zona F6 Attrezzature di Interesse Territoriale

Tale zona è destinata al completamento di attrezzature esistenti o alla realizzazione di nuove attrezzature pubbliche o private d'interesse pubblico a carattere territoriale.
In essa sono consentite tutte le funzioni connesse con attività di assistenza e ricerca nei settori della sanità, dell'assistenza sociale e alla terza età.
Gli interventi sono subordinati alla approvazione di progetti unitari relativi ad intere zone redatti nel rispetto delle seguenti condizioni:
-    SF/ST max 80%;
-    UT max 0,15;
-     RC max 0,10;
-     H max m. 10,50;
-     Dc m. 10,00;
-     Ds min. m. 10,00;
-     N max 3;
-     Ip min. 100/ha;
-    P min 10% della ST.
I materiali e le tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato- relativi agli edifici, alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla piantumazione ed alle relative essenze vegetali, per l'intera area, dovranno dettagliatamente essere definiti nel PdL stesso e la loro coerente realizzazione, nei modi da definirsi in convenzione, sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità.


art. 40        Zona F7 Attrezzature Scolastiche

Tale zona è destinata al completamento delle attrezzature esistenti o alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, in campo nazionale e regionale, con il rispetto delle modalità costruttive e con i limiti di distanza e di altezza definiti per la zona B1.


art. 41        Zona F8 Attrezzature Ospedaliere

La zona é destinata alle attrezzature ospedaliere ed alle loro trasformazioni ed integrazioni, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali, oltre che delle seguenti prescrizioni:
-    UT max 50%;
-    H max m. 21,50 (è ammessa deroga per impianti tecnici);
-     P min 10% della ST;
-     Df m. 10,00;
-     Dc min. m. 10,00;
-    Ds min. m. 15,00;
-     Ip min. 60/ha.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.

art. 42        Zona F9 Attrezzature Tecnologiche Depurazione

La zona é destinata all'impianto di depurazione esistente ed alle sue eventuali integrazioni, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali.


art. 43        Zona F10 Attrezzature Tecnologiche Discarica

La zona é destinata alla realizzazione di una discarica pubblica controllata ed alle opere connesse, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali.


art. 44        Zona F11 Parcheggio

Tali zone sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici; le stesse saranno attrezzate con alberature, illuminazione ed altre sistemazioni idonee ad assicurare una buona qualità ambientale e la compatibilità con l'ambiente circostante.


art. 45        Zona F12 Impianti Termali

Tale zona è destinata alla realizzazione ed alla trasformazione del nuovo complesso termale.
In essa sono consentite tutte le funzioni connesse con l'attività termale quali residenza alberghiera, piccoli servizi commerciali, ecc., subordinatamente all'esistenza in funzione di detta attività termale.
Sono ammessi interventi a licenza diretta nel rispetto delle seguenti condizioni:
-    SF/ST max 80%;
-    UT max 0,3;
-     Sm mq. 5000;
-     RC max 0,30;
-     H max m. 10,50;
-     Dc m. 10,00;
-     Ds min. m. 10,00;
-     N max 3;
-     Ip min. 100/ha;
-    P min 15% della ST.
I materiali e le tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato- relativi agli edifici, alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla piantumazione ed alle relative essenze vegetali, per l'intera area, dovranno dettagliatamente essere definiti nel progetto e la loro coerente realizzazione, nei modi da definirsi in convenzione, sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità.


art. 46        Zona G1 Area Soggetta a Vincoli Speciali

Tale zona riguarda le aree assoggettate a vincoli speciali (riserva naturale e rispetto della riserva), di tipo paesaggistico-naturalistico, apposti in virtù della LR 26/87, della LR 27/89 e del provvedimento del CR del 27/04/93 e dei provvedimenti sovraordinati dai quali restano regolamentate le possibilità di trasformazione. In assenza di apposito regolamento, o nelle more dell'approvazione dello stesso, si intende vigente in questa zona la disciplina data per la Zona E2 Agricola Periurbana a Edificazione Controllata.
art. 47        Zona G2 Vincolo Cimiteriale

In tale zona, entro una fascia di profondità pari a m. 100 (o diversa, secondo la definizione grafica) dal perimetro del cimitero é vietata la costruzione di qualunque edificio, opera muraria, pavimentazione o recinzione.
L'eventuale abbattimento di alberi ad alto fusto (di altezza sup. a m. 3) é subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato, trasmesso al Comune almeno sette giorni prima del taglio.
Per gli edifici esistenti nell'ambito dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di cui all'art. 30 della LR 70/95 (a, b, c, d, e) in costanza della volumetria esistente e del suo inviluppo.
Previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'installazione di piccoli chioschi per la vendita di fiori e di arredo funebre subordinati al rispetto dei seguenti limiti, rapporti e modalità costruttive:
- Su max 30 mq
- Hmax 3,00 m
- Df 2,00m
- materiali: legno, metalli verniciati, rame.
E’ ammessa la possibilità di computare a fini edificatori le aree sottoposte a tale vincolo per il raggiungimento dell’unità minima di tre ettari per realizzazioni da eseguirsi esclusivamente nelle zone di tipo E2 solo se contigue a quelle vincolate.


art. 48        Zona G3 Spettacoli Viaggianti

Tale zona è destinata alla realizzazione di un'area attrezzata per spettacoli viaggianti e per il parcheggio pubblico.
L'area sarà attrezzata in modo da consentire la sosta di attrezzature mobili per lo spettacolo e le attività ricreative, con la predisposizione di piazzali adeguatamente drenati ed alberati, dotati di agevoli accessi, di impianti di smaltimento delle acque meteoriche e delle eventuali acque nere, di illuminazione e di energia elettrica, di rete per la distribuzione dell'acqua potabile e per gli interventi antincendio.
I piazzali saranno sistemati con la realizzazione di manto finale in pietrisco (o simili), in modo da assicurare la massima permeabilità del terreno. Sono escluse pavimentazioni diverse o manti in cemento o asfalto (o simili).
Gli interventi sono ammessi subordinatamente all'approvazione di apposito progetto esteso all'intera area.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.



art. 49        Zona G4 Area di insediamento provvisorio

In tale zona valgono le disposizioni dell’articolo 31 - Zona E2 agricola periurbana a edificazione controllata.




art. 50        Zona G5 Fascia di rispetto mattatoio comunale

In tale zona, entro una fascia di profondità pari a m. 200 dall’area mattatoio e inceneritore, é vietata la costruzione di qualunque edificio.
Per gli edifici esistenti nell'ambito di tale area sono consentiti gli interventi di cui all'art. 30 della LR 70/95 (a, b, c, d, e) in costanza della volumetria esistente e del suo inviluppo.


art. 51        Zona G6 Distribuzione di Carburanti

Sono consentiti ampliamenti degli impianti esistenti, nelle aree appositamente individuate dal presente PRG, fino al 30% della superficie utile attualmente destinata, con il mantenimento degli attuali fronti stradali, per il rinnovo delle dotazioni e per la realizzazione di nuovi servizi strettamente connessi con la mobilità veicolare, quali lavaggi, autofficine, piccole rivendite di autoaccessori.
E' ammessa altresì la costruzione di nuove stazioni di servizio dotate di punto di ristoro, in armonia con la vigente legislazione in materia e ad una distanza non inferiore a m. 200 dal perimetro delle zone urbane.
Per le nuove costruzioni, sono da rispettare comunque le seguenti prescrizioni:
- distanza minima dalle strade m. 10;
- distanza minima dai confini m. 5;
- altezza max dei fabbricati m. 3,5 (m. 6,5 nel caso di pensiline e coperture delle pompe di erogazione);
- UF max 15%, col limite di mq 200 di SU totale.
L'ampliamento degli impianti a ridosso delle strade di grande traffico comporterà la realizzazione di adeguate corsie di accelerazione e di decelerazione, di larghezza non inferiore ai m.3,5 e non superiore ai m. 5, anche in deroga alle attuali larghezze dei fronti stradali e ferme restanti le altre disposizioni.


art. 52    Edifici Esistenti in Contrasto con le Definizioni Grafiche di Zona

Si definiscono edifici esistenti quelli realizzati prima del 6/8/1967 o costruiti in conseguenza del rilascio di regolare licenza o concessione edilizia o per i quali sia stata ottenuta concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legge o in virtù di autorizzazione amministrativa ; per essi è stabilita la seguente disciplina con riferimento alle lettere “A” e “B”.
A - Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG che secondo le definizioni grafiche dello stesso vengono a ricadere entro zone la cui disciplina non consenta le destinazioni d'uso in atto o entro zone in cui non è ammessa la nuova costruzione o nelle zone di PRG E2 ed E4 anche in presenza di lotti minimi inferiori a 1 ha , con l'esclusione di quelli ricadenti in zone assoggettate ai vincoli speciali assoluti paesaggistici e di salvaguardia di bacini naturali (PPR e Riserva Naturale Regionale Lago di Penne) o ricadenti nella zona E1, o classificati al seguente punto B, indipendentemente dalle dimensioni del lotto di pertinenza degli stessi, sono ricompresi entro una zona urbana speciale “B8”, ancorché non graficamente definita sugli elaborati di piano, che si intende coincidente con il lotto di pertinenza; per detti edifici é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU, per ciascuna destinazione d'uso (residenziale, annessi rustici, commerciale, produttiva, produttiva agricola, ecc.), entro i seguenti limiti:
- 60% fino a 100 mq di SU;
- ulteriore 40% da 100 mq fino a 200 mq di SU;
- ulteriore 20%, con il massimo di 40 mq, oltre i 200 mq di SU esistente; per un totale massimo ammesso di incremento di SU, qualunque sia la SU esistente, di mq 140; per gli edifici ricadenti entro fasce di rispetto stradale la facoltà di ampliamento può essere utilizzata nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
Detto ampliamento è altresì ammesso per gli edifici destinati ad attività di ristorazione, ricettiva, artigianale e commerciale. che anche se ricadenti in zona agricola E1 sono stati realizzati o condonati nei termini di legge. Per tali edifici viene comunque esclusa la possibilità di variare la destinazione d'uso assentita o condonata in origine (anche tra categorie funzionali omogenee), con attività che non siano compatibili con quelle agricole.
Per le disposizioni relative ai parametri edilizi (intendendo per parametri edilizi esclusivamente quelli riferiti alla regolamentazione delle altezze) e alle modalità costruttive valgono quelle definite per la zona agricola E1.
Gli edifici che beneficiano dell’ampliamento una-tantum ammesso dal presente articolo possono essere altresì oggetto degli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, art. 30 LR 70/95.
B - Gli edifici ricadenti entro zone nelle quali è inibita la nuova costruzione in quanto sottoposte a espropriazione per pubblica utilità, quali F1 -F2 -F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - G2 - G3, si intendono ricompresi entro la zona B1, ancorché non graficamente definita sugli elaborati di piano, perimetrata intorno agli stessi in modo da invilupparli per almeno ml 10,00 da ciascuna parete esterna (o fino al limite possibile in rapporto a nuovi tracciati viari o di confine del lotto di pertinenza, se avente distanza minore di ml 10,00 dalla parete stessa); per questi edifici sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, art. 30 LR 70/95;
In tutte le zone non urbane di PRG comprese le aree di pertinenza degli edifici di cui alle precedenti lettere A e B, con esclusione delle parti ricadenti entro fasce di rispetto stradale, è consentita la realizzazione di strutture precarie per la coltivazione dei fondi quali serre, fienili aperti, bacini idrici, ecc.


art. 53 Edifici in Zona Agricola ai sensi dell'art. 69 (comma c)

Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole che per particolari caratteri tipologici, storici e architettonici, sono stati individuati dalla mappatura depositata in Comune (D.G.M. n.148 del 15/06/2000) con carattere di “perimetrazione di area di degrado” ai sensi dell’art. 27 della L.R. 18/83 , saranno oggetto di specifico PRPE, di iniziativa comunale, redatto ai sensi degli artt. 18 e seguenti, LR 70/95.
In assenza di tale PRPE sono consentiti interventi edilizi finalizzati esclusivamente alle seguenti categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria parziale, manutenzione straordinaria integrale, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia senza demolizione e senza modifica delle caratteristiche architettoniche delle facciate e delle finiture originarie; sono ammesse le variazioni d'uso dei locali finalizzate alle seguenti classi di attività: residenziale, commerciale (nel limite del 50% della SU), piccola ricettività finalizzata al turismo rurale.
Le volumetrie derivate dai suddetti interventi di recupero si intendono aggiuntive rispetto alla edificabilità fondiaria attribuita dal PRG alla SF interessata dagli stessi.
Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.
Fino alla approvazione del cit. PRPE, per le modalità costruttive riferite agli interventi ammessi, tutti soggetti al parere della Commissione Edilizia per il centro storico, vale quanto disposto dall'art. 32 della normativa tecnica del PPCS.
Sono comunque consentiti interventi di nuova costruzione nei limiti ammessi dalla L.R. N° 18/83 e quelli relativi ad opere e manufatti che non sviluppano volumetria computabile ai sensi della presente normativa: porticati, garage nei limiti previsti, opere precarie, sottotetti da realizzare ex novo o da adeguare nel rispetto del RE, verande, logge e locali interrati. Per questi edifici non valgono le disposizioni del precedente art. 52.


ALLEGATI NORMATIVI SCHEDE-GUIDA DELLA PROGETTAZIONE PER I COMPARTI ASSOGGETTATI A PROGETTAZIONE EDILIZIA UNITARIA (PEU), PER I LOTTI EDIFICABILI CON CONCESSIONE CONVENZIONATA, PER ALCUNE AREE LA CUI ATTUAZIONE E' SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DI PIANI PEEP O PdL

Sono ammesse le disposizioni relative alle distanze dai confini (Dc) e dalle aree cedute in virtù di convenzionamento previste all’art. 7 del Regolamento Edilizio.

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA C*13 - SAN FRANCESCO

SFR = 54% della SF
IF = 0,55 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA C*14 - SAN FRANCESCO

SFR = 54% della SF
IF = 0,55 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 2 - SAN FRANCESCO

SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 3 -SAN FRANCESCO

SFR = mq 40% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 4 - SAN FRANCESCO

SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 5 - SAN FRANCESCO
(mod. oss. n. 9)

SFR = 26% della SF
P – SSP = 3010 mq
If = 1 mc/mq
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 6 - SAN FRANCESCO

SFR = 75% della SF
IF = come da scheda grafica;
RC = 86% a livello di terra e fino alla quota di + 4,00; 30% a partire dalla quota + 4,00 (per i tre piani posti al di sopra del livello di calpestio della piastra)
Dc min m 3,00 (0,00 per parcheggi coperti e locali seminterrati o interrati)
Df min m 10,00
Ds min m 5,00 (0,00 per parcheggi coperti e locali seminterrati o interrati)
H max m 13,5 (6,5 dal livello della strada superiore)
N max 4
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 8 - SAN FRANCESCO

SFR = 75% della SF
IF = 1,7 mc/mq
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 9 - SAN FRANCESCO

SFR = 40% della SF
IF = come da scheda grafica;
Dc min m 5,00; min 0,00 dal P;
Df min m 10,00
Ds min: in allineamento con l'edificio esistente;
H max m 11,50
N max 3
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 10 - SAN FRANCESCO

SFR = 80% della SF
IF come da scheda grafica
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min come da scheda grafica
H max m 4,0
N max 1
Ip territoriale 100/ha
La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente per garage.

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*11 - SAN FRANCESCO

SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*12 - SAN FRANCESCO

SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*15 - SAN FRANCESCO

SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - OSSICELLI-PLANOIANNI

SFR = 50% della SF
IF= 0,6 mc/mq
RC = 16%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA C1
COMPARTO PdL n° 2 - OSSICELLI-PLANOIANNI

SF = 46% della ST
IT = 0,7 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONI CONVENZIONATE n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 VIA VERROTTI

SFR = 55% della SF
RC = 30%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*17 - VIA VERROTTI

SFR = 65% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
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ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*18 - VIA VERROTTI

SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO n° 1 - CARMINE

SFR = 67% della SF
IF = 0,87 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - CARMINE

SFR = 54% della SF
IF= 0,82 mc/mq
RC = 30%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - PORTA TERAMO

SFR = 75% della SF
IF = 1,00
RC = 18%
Dc min m 5.00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2- PORTA TERAMO

SFR = 60% della SF
IF = 0,75
RC = 18%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - SARACENO

SFR = 54% della SF
IF = 0,76 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - SARACENO

SFR = 60% della SF
IF = 0,8 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA C1
COMPARTO PdL n° 3 - SARACENO

SF = 55% della ST
IT = 0,68 mc/mq
RC = 17%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha

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ZONA C1
COMPARTO PdL n° 4 - SARACENO

SF = 53% della ST
IT = 0,7 mc/mq
RC = 17%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,