PIANO REGOLATORE GENERALE |
Indice
TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE
art. 1 Campo di Applicazione
pag. 5
art. 2 Effetti del Piano Territoriale Provinciale
pag. 5
TITOLO II DISCIPLINA DELLE ZONE DEL PRG
Capo I Disposizioni Generali
art. 3 Finalità della Pianificazione
pag. 5
art. 4 Condizioni per la Edificabilità delle Aree
pag. 5
art. 5 Comparto Edilizio di Attuazione
pag.
5
art. 6 Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento
pag. 6
art. 7 Progetto Edilizio Unitario
pag.
7
art. 8 Vincoli di Piano
pag. 8
art. 9 Disposizione Speciale
pag. 10
art.10 Recepimento dei Piani Attuativi
pag. 10
art.10bis Recepimento norme sugli immobili commerciali
pag. 10
CAPO II Zone di Attuazione del Piano
art. 11 Disposizioni Generali
pag. 11
art 12 Zona A1 Centro Storico e Recupero
pag. 12
art. 13 Zona A2 Recupero Viale Ringa
pag. 13
art. 14 Zona B1 Completa
pag. 14
art 15 Zona B2 di Completamento Urbano
pag. 15
art. 16 Zona B3 di Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate
pag. 16
art. 17 Zona B4 Completamento delle Contrade Agricole
pag. 17
art. 18 Zona B6 Lottizzazione in Attuazione
pag. 17
art. 19 Zona C1 Nuova Urbanizzazione Residenziale
pag. 18
art. 20 Zona B5 e C2 PEEP in Attuazione
pag. 18
art 21 Zona C3 Completamento Residenziale PEEP
pag. 18
art. 22 Zona D1 Strutture Ricettive Esistenti
pag. 19
art. 23 Zona D2 Strutture Ricettive di Progetto
pag. 19
art. 24 Zona D3 Artigianale in Attuazione
pag. 20
art. 25 Zona D4 Artigianale di Completamento
pag. 20
art. 26 Zona D5 Commerciale Espositiva di Completamento
pag. 21
art. 27 Zona D6 Commerciale Espositiva di Progetto
pag. 21
art. 28 Zona D7 Industriale di Completamento
pag. 22
art. 29 Zona D8 Artigianale Commerciale Industriale di Progetto
pag. 23
art. 30 Zona E1 Agricola Normale
pag.
23
art. 31 Zona E2 Agricola Periurbana a Edificazione Controllata
pag. 26
art. 32 Zona E3 Verde Privato
pag. 26
art. 33 Zona E4 Recupero Ambientale
pag. 27
art. 34 Zona F1 Verde Pubblico Attrezzato
pag. 27
art. 35 Zona F2 Attrezzature Sportive Pubbliche pag. 28
art. 36 Zona F3 Attrezzature Sportive Private
pag. 28
art. 37 Zona F4 Attrezzature di Interesse Generale
pag. 29
art. 38 Zona F5 Attrezzature Private di Interesse Pubblico
pag. 29
art. 39 Zona F6 Attrezzature di Interesse Territoriale
pag. 30
art. 40 Zona F7 Attrezzature Scolastiche
pag. 30
art. 41 Zona F8 Attrezzature Ospedaliere
pag. 30
art. 42 Zona F9 Attrezzature Tecnologiche Depurazione
pag. 31
art. 43 Zona F10 Attrezzature Tecnologiche Discarica
pag. 31
art. 44 Zona F11 Parcheggio
pag. 31
art. 45 Zona F12 Impianti Termali
pag. 31
art. 46 Zona G1 Area Soggetta a Vincoli Speciali
pag. 31
art. 47 Zona G2 Vincolo Cimiteriale
pag. 32
art. 48 Zona G3 Spettacoli Viaggianti
pag. 32
art. 49 Zona G4 Area di insediamento provvisorio
pag. 32
art. 50 Zona G5 Fascia di rispetto mattatoio comunale
pag. 33
art. 51 Zona G6 Distribuzione di Carburanti
pag. 33
art. 52 Edifici Esistenti in Contrasto con le Definizioni Grafiche di Zona
pag. 33
art. 53 Edifici in Zona Agricola ai sensi dell'art. 69 (comma c)
pag. 34
ALLEGATI NORMATIVI SCHEDE-GUIDA
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA C*13 - SAN FRANCESCO
pag. 36
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA C*14 - SAN FRANCESCO
pag. 36
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 2 - SAN FRANCESCO
pag. 36
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 3 -SAN FRANCESCO
pag. 37
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 4 - SAN FRANCESCO
pag. 37
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 5 - SAN FRANCESCO
pag. 37
(mod. oss. n. 9)
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 6 - SAN FRANCESCO
pag. 37
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 8 - SAN FRANCESCO
pag. 38
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 9 - SAN FRANCESCO
pag. 38
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 10 - SAN FRANCESCO
pag. 38
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*11 - SAN FRANCESCO
pag. 38
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*12 - SAN FRANCESCO
pag. 38
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*15 - SAN FRANCESCO
pag. 39
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - OSSICELLI-PLANOIANNI
pag.
39
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 2 - OSSICELLI-PLANOIANNI
pag.
39
ZONA B3
CONCESSIONI CONVENZIONATE n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
VIA VERROTTI pag. 40
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*17 - VIA VERROTTI
pag. 40
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*18 - VIA VERROTTI
pag. 40
ZONA B2
COMPARTO n° 1 - CARMINE
pag.
40
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - CARMINE
pag.
41
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - PORTA TERAMO
pag.
41
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2- PORTA TERAMO
pag.
41
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - SARACENO
pag.
41
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - SARACENO
pag.
42
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 3 - SARACENO
pag.
42
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 4 - SARACENO
pag.
42
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*5 - SARACENO
pag. 43
ZONA B2
COMPARTO PEU n°1 - C.da BARACCHIA
pag.
43
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - C.da BARACCHIA
pag.
43
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 3 - C.da BARACCHIA
pag.
43
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 4 - C.da BARACCHIA
pag.
44
ZONA C3
COMPARTO PEEP n° 5 - C.da BARACCHIA
pag.
44
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 6 - C.da BARACCHIA
pag.
44
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 7 - C.da BARACCHIA
pag. 44
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 9 - C.da BARACCHIA
pag. 45
ZONA B3
CONCESSIONI CONVENZIONATE n° 10-11-12-13-14 C.da BARACCHIA
pag. 45
ZONA B3
CONCESSIONI CONVENZIONATE n° 15-16-17-18 C.da BARACCHIA
pag. 45
ZONA F3
COMPARTO PEU n° 19 C.da BARACCHIA
pag.
45
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 21 - BARACCHIA
pag. 46
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 22 - BARACCHIA
pag. 46
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 23 - BARACCHIA
pag. 46
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 24 - BARACCHIA
pag. 46
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - PORTA CALDAIA
pag.
47
ZONA C3
COMPARTO PEEP n° 2 - PORTA CALDAIA
pag.
47
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 3 - PORTA CALDAIA
pag.
47
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 4 - PORTA CALDAIA
pag.
47
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 5 - PORTA CALDAIA
pag.
48
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 6 - PORTA CALDAIA
pag. 48
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 7 - PORTA CALDAIA
pag.
48
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 8 - PORTA CALDAIA
pag.
48
ZONA B2
COMPARTO PEU n°9 - PORTA CALDAIA
pag.
49
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 10 - PORTA CALDAIA
pag.
49
ZONA C3
COMPARTO PEEP n° 11 - PORTA CALDAIA
pag.
49
ZONA B3
CONCESSIONI CONVENZIONATE n°12-13-14-15-16-17-18-19-20 PORTA CALDAIA
pag. 49
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 21- PORTA CALDAIA
pag. 50
ZONA C3
COMPARTO PEEP n° 22 - PORTA CALDAIA
pag.
50
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C* 23 - PORTA CALDAIA
(mod. da Osservazione N° 3)
pag.
50
SCHEDE NORMATIVE INTRODOTTE DALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE
1) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 4
pag. 51
2) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 7
pag. 51
3) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 24
pag. 51
4) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 25
pag. 51
5) ZONA B4 concessione convenzionata - Osservazione N° 40
pag. 52
6) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 48
pag. 52
7) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 64
pag. 52
8) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 88
pag. 52
9) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 90
pag. 53
10) ZONA D6 commerciale espositiva di progetto a concessione
convenzionata - Osservazione N° 107
pag. 53
11) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 114
pag. 53
12) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 126
pag. 53
13) ZONA D8 concessione convenzionata - Osservazione N° 127
pag. 54
14) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 128
pag. 54
15) ZONA B3 concessione convenzionata - Osservazione N° 130
pag. 54
TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE
art. 1 Campo di Applicazione
Ai sensi della LR 70/95, art. 17, qualsiasi attività di modificazione di beni immobili
che comporti trasformazioni urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è regolata a
tutti gli effetti dal presente PRG.
art. 2 Effetti del Piano Territoriale Provinciale
Dalla data di approvazione del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), le previsioni e
prescrizioni di cui all'articolo 7, comma III, lettere a, d, e, t, g, della LR 70/95
relativa al territorio comunale, diventano parte integrante della presente normativa.
TITOLO II DISCIPLINA DELLE ZONE DEL PRG
Capo I Disposizioni Generali
art. 3 Finalità della
Pianificazione
Ai sensi della L 1150/42 e delle sue successive modificazioni e integrazioni, il
territorio comunale é suddiviso in zone e disciplinato col fine di perseguire il
miglioramento della qualità ambientale - in senso sia paesaggistico e naturalistico che
urbano -, dell'economia d'uso del suolo - sia ai fini produttivi sia a quelli
infrastrutturali -, della semplicità della gestione amministrativa anche in funzione del
rapporto pubblico-privato.
art. 4 Condizioni per la
Edificabilità delle Aree
Sono considerate edificabili le aree dotate di urbanizzazione primaria, ai sensi
dellart. 2 della L.R. 89/90
Sono altresì considerate edificabili le aree per le quali la esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria é garantita dall'impegno dei privati a realizzare le opere
suddette contemporaneamente alle costruzioni oggetto di concessione.
art. 5
Comparto Edilizio di
Attuazione
Allo scopo di assicurare caratteri unitari degli interventi, nonchè una equa ripartizione
degli oneri e dei benefici tra le proprietà interessate, in alcune zone destinate
parzialmente alla nuova edificazione e per le quali è ritenuta opportuna una migliore
sistemazione urbanistico-edilizia sono perimetrati nel PRG comprensori definiti Comparti
Edilizi di Attuazione (CEA).
L'intervento nei CEA è diretto e regolamentato dalle presenti norme, integrate dalle
apposite Schede-Guida; in essi la richiesta delle Concessioni Edilizie, oltre che dagli
elaborati normalmente richiesti, sarà corredata da un progetto di comprensorio, definito
Progetto Edilizio Unitario, redatto nei modi di seguito descritti. Il rilascio di dette
Concessioni è subordinato, oltre che all'approvazione dei progetti, alla stipula della
Convenzione redatta secondo lo schema allegato al presente testo.
Il contenuto di dette schede-guida della progettazione, per le parti graficamente definite
negli elaborati di PRG in scala 1:1.000 deve intendersi puramente indicativo e non
vincolante ai fini dellattuazione del comparto; prevalgono le indicazioni contenute
nella nuova cartografia in scala I:2000. Quanto specificato negli Allegati Normativi, si
intende prevalente su ogni altra disposizione generale di zona.
In fase di progettazione del PEU o degli altri comparti edilizi di attuazione il disposto
della scheda-guida può subire modificazioni che riguardino modesti adeguamenti
perimetrali e di SF (comunque nel limite del 5%) per una migliore corrispondenza con la
proprietà catastale nonchè modifiche degli assetti interni che non alterino le posizioni
delle diverse superfici con destinazione pubblica e il complessivo rapporto
pubblico-privato; non sono ammesse in nessun caso modifiche delle proporzioni tra le
diverse superfici (SFR e superfici di cessione) pur restando consentite variazioni che, a
giudizio della GC, distribuiscano più opportunamente le quantità relative di superfici
per pubblici servizi.
Nel caso che i soggetti interessati manifestino l'intenzione di recepire appieno, per il
proprio CEA, le indicazioni grafiche contenute nelle suddette schede-guida, il rilascio
delle concessioni edilizie si intende subordinato unicamente all'esame da parte della CEU
e alla stipula della convenzione; nel caso che, nei limiti sopra descritti, vengano
proposte variazioni ai contenuti delle schede-guida, il rilascio delle concessioni
edilizie si intende altresì subordinato all'approvazione del CEA da parte della GC,
previa verifica dei parametri urbanistici da parte dell'UTC.
Nel caso di dimostrata impossibilità di procedere unitariamente con un progetto di PEU o
di altro comparto edilizio di attuazione esteso all'intero ambito, fatta salva la facoltà
del Comune di procedere autonomamente ai sensi dell'art. 26 della LUR, i proprietari
costituenti almeno il 51% della SF di comparto possono proporre alla GC la formazione di
uno o più sub-comparti autonomi e organicamente rispondenti al loro interno al rapporto
SFR-superfici pubbliche e tali da garantire comunque la possibilità di conseguire gli
stessi risultati del comparto originario.
I sub-comparti così approvati sono attuati con le stesse modalità previste per i
comparti originari.
Nel caso della formazione di sub-comparti residuali di dimensioni esigue (aventi SF minore
di mq 1.000) con l'approvazione dei sub-comparti di maggioranza la GC può disporne la
assimilazione a Lotti Edificatori Assoggettati a Convenzionamento.
E' ammesso lo stralcio di superfici non superiori al 10% della SF, superfici che, in
seguito alla approvazione della concessione convenzionata, si intenderanno assimilate alle
zone adiacenti.
È consentito laccorpamento di comparti limitrofi .
art. 6 Lotti Edificatori Assoggettati a
Convenzionamento
Si intendono lotti edificatori assoggettati e convenzionamento quelle aree, perimetrate e
comprese nella zona di Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate, nelle quali
l'attuazione è immediata ed è subordinata alla stipula dell'apposita convenzione per la
cessione di aree, secondo le definizioni grafiche di PRG, oltre che al rispetto delle
prescrizioni di zona e di tutte le altre contenute nel presente testo.
Il contenuto di dette schede-guida della progettazione, per le parti graficamente definite
negli elaborati di PRG in scala 1:1.000 deve interdersi puramente indicativo e non
vincolante ai fini dellattuazione del comparto, prevalgono le indicazioni contenute
nella nuova cartografia in scala I:2000. Quanto specificato negli Allegati Normativi, si
intende prevalente su ogni altra disposizione generale di zona in fase di progettazione
sono consentiti modesti adeguamenti perimetrali per una migliore corrispondenza con la
proprietà catastale; è ammesso lo stralcio di superfici non superiori al 10% della SF,
superfici che, in seguito alla approvazione della concessione convenzionata, si
intenderanno assimilate alle zone adiacenti.
La gestione delle aree suddette cedute al Comune in virtù del convenzionamento può
essere affidata al privato cedente, su richiesta dello stesso, per un periodo non
superiore a cinque anni, rinnovabile, mediante specifica clausola contenuta nella stessa
convenzione. In caso di necessità, la restituzione al Comune sarà fatta entro il termine
di mesi tre dalla semplice richiesta per mezzo di lettera raccomandata. La disciplina del
presente comma si intende applicabile anche alle aree cedute nel caso di convenzionamento
per l'attuazione dei comparti edilizi.
Nel caso di dimostrata impossibilità di procedere unitariamente con un progetto di PEU o
di altro comparto edilizio di attuazione esteso all'intero ambito, fatta salva la facoltà
del Comune di procedere autonomamente ai sensi dell'art. 26 della LUR, i proprietari
costituenti almeno il 51% della SF di comparto possono proporre alla GC la formazione di
uno o più sub-comparti autonomi e organicamente rispondenti al loro interno al rapporto
SFR-superfici pubbliche e tali da garantire comunque la possibilità di conseguire gli
stessi risultati del comparto originario.
I sub-comparti così approvati sono attuati con le stesse modalità previste per i
comparti originari.
art. 7 Progetto Edilizio Unitario
Ai sensi della vigente Legge Regionale e della presente normativa, l'attuazione degli
interventi nelle zone assoggettate a Comparto Edilizio Unitario, nei modi sopra descritti,
fatto salvo il caso previsto al precedente art. 16, ultimo comma, è subordinata alla
approvazione di apposito Progetto Edilizio Unitario, oltre che alla stipula dell'apposita
convenzione, redatto secondo gli indirizzi delle rispettive schede-guida della
progettazione e costituito dai seguenti elaborati:
a) Planimetria Generale con stralcio del PRG;
b) Planimetria Generale Catastale;
c) Destinazione Pubblica e Privata dei Suoli, in scala 1: 1.000 o
minore;
d) Progetto, Planimetria Generale, in scala 1: 500 o minore;
e) Profili e Sezioni, in scala 1: 500 o minore;
f) Impianti a Rete, in scala 1: 500 o minore;
g) Particolari Tecnici, in scala 1: 500 o minore;
h) Planivolumetria Generale, in scala adeguata;
i) Relazione Tecnica e Modalità di Attuazione Particolareggiata
Urbanistica ed Edilizia con la precisa elencazione di tecniche e materiali;
l) Attestazione di Proprietà o equivalente ai fini della stipula della
Convenzione;
m) Schema di Convenzione redatto secondo il testo allegato al presente
PRG.
Tutta la documentazione sarà sottoscritta dagli interessati.
Gli obiettivi qualitativi di indirizzo per la predisposizione dei PEU sono i seguenti:
- il miglioramento del rapporto dei manufatti con l'ambiente del centro
storico, e con il paesaggio agricolo;
- la migliore definizione dell'identità dei luoghi attraverso la
progettazione degli spazi e delle funzioni;
- il coordinamento degli operatori interessati;
- l'omogeneità dei fronti stradali e dei volumi;
- il migliore rapporto strada-edificio;
- l'omogenea sistemazione delle aree di pertinenza degli edifici
(accessi, passi carrabili, spazi privati o condominiali, ecc.);
- il razionale uso e la sistemazione degli spazi aperti
all'interno degli isolati (corti, parcheggi, verde privato, spazi
attrezzati d'uso pubblico, ecc.).
art. 8 Vincoli di Piano
Indipendentemente dalla destinazione di cui alle norme di zona, alcune parti del
territorio comunale sono soggette alle limitazioni poste dai vincoli sottoelencati.
In tali aree non sono consentite costruzioni, salva la possibilità di computarne la
superficie ai fini edificatori secondo le previsioni del PRG e secondo le prescrizioni di
zona.
Detti vincoli sono :
a) Vincolo di rispetto alla viabilità:
è definito negli elaborati del PRG; in ogni caso saranno osservati, dove obbligatori, i
rispetti indicati dal DL 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e dal DPR 16
dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada; in particolare si raccomanda lapplicazione delle norme del codice della
strada per la distanza di rispetto dal confine demaniale.
b) Vincolo di rispetto delle falde idriche:
nell'area sottoposta a vincolo di rispetto alle falde idriche al fine
di preservare da inquinamento, le falde stesse, è fatto divieto:
- di costruire fabbricati destinati al ricovero
animali, industrie ed in genere di
attività che comportino scarico di acqua di rifiuto putrescibile;
- di impiegare materiali nocivi nella concimazione
dei terreni;
- di immettere nei fossi esistenti scarichi
contenenti acque di rifiuto, tranne che i
fossi stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di
immissione delle
acque di scarico fino ad un tratto a valle dell'area
sottoposta a
vincolo;
c) Vincolo dei beni artistici e archeologici:
rientrano nel vincolo suddetto tendente alla tutela delle cose di interesse artistico e
storico ed archeologico di cui al DL 29 ottobre 1999 n. 490 - Testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, le aree, indicate nelle tavole di PRG già individuate come
sede di reperti archeologici e/o di complessi monumentali oltre quelle appositamente
indicate nel parere 5756/93, trasmesso al Comune di Penne il 22/07/94, espresso dalla
Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, contenente prescrizioni specifiche da
rispettarsi in sede di rilascio di concessioni edilizie; in particolare si sottolinea che
tutti gli interventi previsti nelle aree di interesse archeologico elencate nel richiamato
parere, come appositamente perimetrate nelle tavole allegate allo stesso, dovranno essere
sottoposti, qualora prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere o modifichino
l'andamento superficiale dei luoghi, all'approvazione preventiva della Soprintendenza, che
potrà richiedere saggi archeologici preventivi e valutare la fattibilità delle opere
previste, dettando, nel caso, ulteriori prescrizioni per la tutela dei resti archeologici
ivi esistenti e la corretta collocazione di ogni opera che vi si intenda realizzare;
Lo stesso vincolo di cui al presente articolo dovrà essere applicato a quelle aree da
perimetrarsi con provvedimento approvato dallAmministrazione Comunale su proposta
della Soprintendenza Archeologica dellAbruzzo, in cui dovessero verivficarsi
ritrovamenti di reperti tutelati dal decreto legislativo n. 490 del 29/10/1999.
d) Vincolo idrogeologico:
interessa l'area compresa in zona agricola, avente problemi di natura idrogeologica e
perciò sottoposta a tutela secondo le leggi 20/6/1877 ed il T.U. 30/12/23 n° 326; in
tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia del suolo; è consentita
l'edificazione di strutture nelle radure libere da alberature con l'osservanza dei
parametri e gli indici previsti ai precedenti articoli a condizione che anche la
costruzione di opere accessorie, degli accessi, dei parcheggi, strade garantisca la
salvaguardia del verde esistente e non implichi l'abbattimento di alberi; a norma
dell'art. 20 del R.D. 16/5/1920 n°1126, l'Ispettorato Dipartimentale delle foreste deve
essere messo in grado di controllare l'esecuzione particolareggiata delle opere da
realizzare; nelle zone edificabili il parere viene reso nel P.R.G. e non è pertanto
necessario sui singoli interventi.
e) Vincolo paesistico:
nelle zone di vincolo paesistico ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali,
nonché delle disposizioni contenute nel "Piano Paesistico Regionale", il
rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione, nonchè altre modificazioni
dell'ambiente quali taglio di alberi, modificazioni degli assetti dei terreni, ecc., sono
subordinati al preventivo nulla-osta da parte delle competenti autorità regionali o
comunali, secondo le rispettive competenze di legge.
f) Vincolo demaniale:
tutti i beni del demanio dello Stato (pubblico e/o patrimoniale sia disponibile che
indisponibile) possono essere suscettibili di variazione della loro originaria
destinazione e sugli stessi non possono in alcun modo incidere atti o attività di terzi
(soggetti privati o pubblici) che, ove posti in essere, sono insanabilmente viziati e
perciò radicalmente nulli e senza effetti. Ne consegue che tutti gli eventuali vincoli,
limitazioni o pregiudizi ai beni demaniali sono da ritenersi illeggittimi e pertanto
inoperanti.
g) Vincolo Ispettorato Provinciale dellAgricoltura:
Premesso che per il Comune di Penne non è stata rinvenuta la verifica demaniale di tutti
i terreni interessati dal PRG, che risultano catastalmente intestati al Comune di Penne,
sotto qualsiasi forma, gli stessi devono ritenersi di presunta natura demaniale civica,
come stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione a sezioni riunite con sentenza del
16/08/1958 n. 2598. Ne consegue che, essendo il Comune dellItalia Meridionale sorto
come ente autarchico solo con la delimitazione francese, tutti i beni che ad esso
appartengono sono da presumersi, salvo prova contraria, dellUniversitas Civium ossia
di natura demaniale universale e soggetta agli usi civici della popolazione del luogo.
Dette terre sono pertanto, indisponibili per lAmministrazione Comunale e per
leventuale abusivo occupatore se non previa autorizzazione da parte della Regione ai
sensi della LR n. 25/88 e successive modifiche ed integrazioni.
art. 9 Disposizione Speciale
Le previsioni di zona contenute negli elaborati a scala minore si intendono prevalenti su
quelle a scala maggiore relativamente alle specifiche destinazioni ed alle corrispondenti
norme per l'attuazione degli interventi (cioè quelle contenute nelle tavole 1: 2000
prevalenti su quelle 1: 5000, ecc.); le schede grafiche nella scala 1:1000, già allegate
al previgente P.R.G., hanno valore indicativo metodologico per le modalità di
progettazione degli assetti edilizio-urbanistici.
Nel caso di contrasto eventuale tra elaborati prevale la norma scritta.
art. 10 Recepimento dei Piani Attuativi
I piani attuativi approvati dal CC, sulla base del PRG in vigore, alla data di adozione
del presente PRG si intendono recepiti in quest'ultimo nei limiti di zona definiti negli
elaborati grafici.
All'interno di detti limiti di zona valgono, per cinque anni dalla data di definitiva
approvazione del presente PRG, le norme dei piani attuativi in questione.
Trascorso tale termine, anche per tali aree varranno appieno le norme di zona fissate dal
PRG.
art. 10 bis Recepimento norme sugli Immobili Commerciali
Costituisce parte integrante delle presenti N.T.A. lAllegato A alla delibera
consiliare N° 26 del 23/04/2001 recante il seguente oggetto: Recepimento delle
disposizioni regionali ai sensi della L.R. 62/99 recante :Indirizzi programmatici e
criteri per linsediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in
sede fissa a norma del D.Lgs 114/98.
CAPO II Zone di Attuazione del Piano
art. 11 Disposizioni Generali
Il territorio comunale é diviso in zone omogenee per caratteri morfologici, tipologici ed
ambientali in genere, secondo la seguente classificazione:
A1 Centro Storico e Recupero
A2 Recupero Viale Ringa
B1 Completa
B2 Completamento Urbano
B3 Completamento Urbano con Concessioni Convenzionate
B4 Completamento delle Contrade Agricole
B5 PEEP di Completamento
B6 Lottizzazione in Attuazione
C1 Nuova Urbanizzazione Residenziale
C2 PEEP in Attuazione
C3 Nuova Urbanizzazione Residenziale PEEP
D1 Strutture Ricettive Esistenti
D2 Strutture Ricettive di Progetto
D3 Artigianale in Attuazione
D4 Artigianale di Completamento
D5 Commerciale Espositiva di Completamento
D6 Commerciale Espositiva di Progetto
D7 Industriale di Completamento
D8 Artigianale commerciale industriale di progetto
E1 Zona Agricola Normale
E2 Zona Agricola di Rispetto
E3 Verde Privato
E4 Recupero Ambientale
F1 Verde Pubblico Attrezzato
F2 Attrezzature Sportive Pubbliche
F3 Attrezzature Sportive Private
F4 Attrezzature di Interesse Generale
F5 Attrezzature Private di Interesse Pubblico
F6 Attrezzature di Interesse Territoriale
F7 Attrezzature Scolastiche
F8 Attrezzature Ospedaliere
F9 Attrezzature Tecnologiche Depurazione
F10 Attrezzature Tecnologiche Discarica
F11 Parcheggio
F12 Impianti Termali
G1 Area Soggetta a Vincoli Speciali
G2 Vincolo Cimiteriale
G3 Area per Spettacoli Viaggianti
G4 area di insediamento provvisorio
G6 Distribuzione di carburante.
In tutte le zone di piano, fatta salva la disciplina specifica del centro storico, anche
nelle more della predisposizione di strumenti urbanistici attuativi o dell'approvazione di
PEU, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, art 30, LR 70/95.
In tutte le zone destinate alla residenza, con esclusione di quella relativa al centro
storico, per gli edifici residenziali costruiti prima della regolamentazione del PRG
approvato con atto del CR n. 180/22 del 4.12.1979, per l'individuazione delle superfici
utili e dei volumi dei vani interrati, seminterrati e sottotetti, si adottano i criteri e
la disciplina del regolamento edilizio.
Per tali edifici, al fine di consentire l'adeguamento agli attuali parametri di
abitabilità, sono consentiti incrementi delle altezze interne dei locali ad uso abitativo
e delle pertinenze degli stessi, compresi i sottotetti solo se effettiva parte
dell'alloggio sottostante, fino al raggiungimento delle altezze minime ammesse dal
presente PRG, anche in deroga della altezza max esterna per quanto necessario; detti
incrementi delle altezze non sono computabili al fine della determinazione del V.
In tutte le zone del piano destinate alla residenza, al fine di favorire il riutilizzo a
fini residenziali dei sottotetti esistenti, sono ammesse deroghe alle altezze minime
interne dei locali introdotte dal Decreto 5.7.1975 secondo le modalità e le procedure
previste dal Decreto 9 giugno 1999.
art. 12 Zona A1 Centro Storico e Recupero
Tale zona é destinata alla residenza ed a quelle attività artigianali, commerciali
(compresi centri commerciali per la media distribuzione nel comparto UDA n° 17 del
vigente PP di seguito citato), del tempo libero e di servizio con essa compatibili.
Il CS, secondo le indicazioni del PRG, é altresì sede di attività culturali e
rappresentative.
Per questa zona si intendono recepiti, il Piano Particolareggiato e il Piano di Recupero
Zona Castello approvati alla data di adozione del presente PRG.
Nelle zone di ristrutturazione urbanistica (art. 38 NTA PPCS), di ristrutturazione
edilizia (art. 40 NTA PPCS) e di riqualificazione edilizia (art. 42 NTA PPCS) del Centro
Storico, indipendentemente dalla formazione dei comparti, è ammessa la variazione della
destinazione d'uso dei locali finalizzata all'insediamento o alla trasformazione di
esercizi per il commercio al dettaglio (art. 33, punto c, NTA PPCS), di uffici privati e
dei loro servizi (art. 33, punto d, NTA PPCS), di servizi pubblici o di interesse pubblico
(art. 33, punto e, NTA PPCS), verificata la rispondenza igienico-sanitaria e quella alle
norme di sicurezza. I sottotetti che hanno i requisiti di abitabilità possono essere,
anche autonomamente, utilizzati ai fini residenziali.
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni
contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al
dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
Ulteriori prescrizioni di carattere generale: antenne per telefonia mobile non dovranno
essere posizionate sugli edifici storici, parabole arretrate rispetto al filo degli
edifici, evitare fili volanti di linee telefoniche ed Enel, cassette, contatori gas da
posizionare sui prospetti laterali degli edifici storici. Divieto in corrispondenza di
edifici monumentali di installazioni di tutto ciò che ne limiti la prospettiva
(cartelloni, insegne pubblicitarie, edicole) .
art. 13 Zona A2 Recupero Viale Ringa
Tale zona comprende parti autonome del tessuto urbanistico-edilizio del centro storico
gravitanti sul viale Ringa, caratterizzate dalla coesistenza di edificazioni storiche e di
recente formazione, con varietà tipologica e un forte grado di integrazione fisica che
tuttavia non corrisponde ad un assetto funzionale e di buon livello figurativo.
Un migliore assetto generale potrà pertanto essere perseguito per mezzo di un Piano di
Recupero di iniziativa pubblica con contenuti analitici e progettuali molto approfonditi e
dettagliati (scale 1: 500 e 1: 200, o maggiori) assoggettato a preventivo parere della
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Abruzzo.
In detto PR potranno essere consentite le funzioni residenziali, commerciali e di
servizio; le attività non residenziali dovranno comunque essere contenute entro il 50%
della SU di ciascuna unità edilizia.
In assenza di PR sono consentiti interventi edilizi diretti unicamente per le seguenti
categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria parziale, manutenzione
straordinaria integrale, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia
quest'ultima senza incremento delle superfici utili, senza modifica dei profili esterni
degli edifici e senza sostituzione delle parti strutturali, delle facciate e delle
finiture la cui costruzione sia antecedente l'anno 1942; sono altresì ammesse le
variazioni d'uso dei locali.
Per gli interventi di cui sopra valgono le modalità costruttive già definite per la zona
A1 del centro storico.
Il suddetto PR potrà prevedere anche interventi di recupero urbanistico mediante la
realizzazione di nuova edilizia residenziale, anche a completamento di quella oggetto di
recupero; la somma delle superfici utili ricavate dalle operazioni di recupero e di quelle
realizzate con gli interventi di nuova edificazione non potrà comunque superare del 25 %
quella preesistente.
Di norma, l'altezza max delle nuove realizzazioni non potrà superare i m. 7,50; é
tuttavia consentita un'altezza max maggiore (comunque non superiore ai m. 10,50) nel caso
di particolari esigenze di ambientamento.
Nella zona, secondo il PR, il rapporto SF/ST non potrà essere maggiore dello 0,75.
Agli incrementi edilizi e degli usi non residenziali dovrà comunque corrispondere
l'incremento degli spazi di parcheggio (anche privati), nella misura non inferiore a mq 1
per ogni 10 mc in aumento; per i nuovi usi non residenziali dovranno essere in ogni caso
rispettati i minimi rapporti prescritti dalla legge per le particolari categorie di
attività e l'uso di detti parcheggi dovrà essere pubblico.
Per ognuno degli interventi ammessi, salvo il mantenimento di parti strutturali, facciate
o finiture, realizzati prima del 1942, saranno rispettate le seguenti modalità
costruttive:
- Coperture: tetto a falde con manto finale in laterizio, sono
esclusi tutti gli altri materiali sintetici quali rullati,
graffiati in quarzo plastico, ecc., e quant'altro non direttamente
riferibile alla tradizione costruttiva locale.
- Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di m. 1,60; l'eventuale parte
in muratura non potrà essere più alta di m. 0,60; la parte superiore potrà essere
realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima
semplicità) in accordo con le colorazioni degli edifici oppure con grigliatura in
laterizio; il loro allineamento sarà fatto secondo le motivate indicazioni dell'UTC.
Per quanto non specificato si intendono valide le disposizioni date per la zona B1.
art. 14 Zona B1 Completa
La zona comprende settori urbani edificati in cui gli interventi sul patrimonio
urbanistico, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione
del disegno dei lotti, sono subordinati all'approvazione di apposito Piano di Recupero
(PR), di iniziativa pubblica o privata, esteso ad un settore urbano organico comprendente
spazi pubblici e spazi privati, ai sensi dell'art. 27 della L 457/78 e dell'art. 27 della
LR 70/95, ad un singolo edificio o a singole aree libere ; a tale scopo la perimetrazione
di zona è da intendersi come perimetrazione preliminare alla formazione del PRPE ai sensi
del comma II, cit. art. della LUR; i PR potranno altresì essere redatti per sub-zone
aventi comunque caratteristiche di organicità, a giudizio della GC.
In assenza di detto PR sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d ed e,
compresa la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, anche in posizione diversa
da quella del V originale, con eventuale riaccorpamento di volumi sparsi e senza cessione
di aree per pubblici servizi; eventuali variazioni di ubicazione nel lotto potranno essere
assentite nel caso in cui il nuovo edificio rispetti le limitazioni dei parametri edilizi
specifici di zona (V, H, D, Df).
In tale zona sono consentite le funzioni residenziali, commerciali e di servizio comprese
quelle piccolo-artigianali; le attività non residenziali dovranno comunque essere
contenute entro il 50% della SU di ciascun edificio. Per gli edifici esistenti è ammessa,
una tantum, la possibilità di incremento della superficie nei limiti del 20% della SU
esistente e comunque non superiore a mq 40, anche all'esterno del perimetro murario con
conseguente modifica della sagoma del fabbricato.
Sono comunque consentiti interventi di variazione della destinazione d'uso e di nuova
costruzione relativi ad opere e manufatti che non sviluppano volumetria computabile ai
sensi della presente normativa: porticati, garage nei limiti previsti, opere precarie,
sottotetti da realizzare ex novo o da adeguare nel rispetto del RE, verande, logge e
locali interrati.
Nella redazione del PR saranno rispettati i seguenti limiti:
- IF 1 mc/1 mq, nel caso di cessione di superficie per servizi; 0,6
mc/mq nel caso che non sia prevista la cessione di superficie per servizi;
- Rc max 0,40;
- N max 3;
- H max ml. 10,50;
- Dc min. m. 3,00;
- Df m. secondo progetto col minimo di ml 6,00 o minore, se
preesistente;
- Ip min. 60/ha.
L'attuazione del PR é subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune e la
proprietà per l'eventuale cessione gratuita di aree per i nuovi servizi pubblici e per
l'adeguamento di quelli esistenti mediante opere il cui importo sarà ragguagliato almeno
all'ammontare degli oneri concessori dovuti; questi ultimi potranno essere totalmente
scorporati senza conguaglio negativo per il Comune. L'eventuale cessione gratuita di
superficie per servizi dovrà riguardare almeno il 10% della ST di P.R. Nel caso di
cambiamenti d'uso da residenza a servizi privati dovranno comunque essere integralmente
rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e
privati; ove non fosse possibile soddisfare tale condizione in loco le dotazioni dovranno
essere realizzate entro un raggio di distanza non superiore ai ml 100 aventi
caratteristiche di effettiva accessibilità ed utilizzabilità e su aree non destinate dal
piano a servizio pubblico o a zona agricola; le aree destinate a parcheggio saranno
vincolate con trascrizione.
Modalità costruttive:
- Coperture: nel caso di coperture con tetto a falde sono ammesse
pendenze comprese tra il 30 ed il 40% e con manto finale in laterizio, sono esclusi tutti
gli altri materiali;
- Gronde e pluviali: sono ammessi in rame o in altro materiale
opportunamente verniciato;
- Infissi esterni: potranno essere realizzati in legno o in
materiale metallico verniciato;
- Facciate esterne: la finitura sarà realizzata con muratura di
mattoni pieni faccia a vista o con intonaci in malta cementizia colorati o tinteggiati in
accordo con la ricostituzione di una coerenza cromatica delle cortine, secondo indicazioni
dell'UTC; sono esclusi rivestimenti quali: piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici
e non, rivestimenti in materiali sintetici quali rullati, graffiati in quarzo plastico,
ecc., e quant'altro non direttamente riferibile alla tradizione costruttiva locale;
- Recinzioni e cancelli: non potranno superare l'altezza max di m.
1,90, sono ammesse altezze superiori in corrispondenza di eventuali pensiline a protezione
degli ingressi nel limite, comunque dell'altezza max di ml 3,00; l'eventuale parte in
muratura non potrà essere più alta di m. 0,60; la parte superiore potrà essere
realizzata in ferro verniciato (battuto o non, con disegni ispirati alla massima
semplicità) in accordo con le colorazioni degli edifici oppure con grigliatura in
laterizio; il loro allineamento sarà fatto secondo le motivate indicazioni dell'UTC,
previo nulla osta dellEnte proprietario delle Strade.
art. 15 Zona B2 di Completamento Urbano
In tale zona é ammessa la costruzione di edifici destinati alla residenza ed a quelle
attività piccolo-artigianali, commerciali e di servizio comunque compatibili con la
residenza stessa.
E' altresì ammessa la costruzione di alberghi.
Sono consentiti usi diversi dalla residenza, ma sempre con essa compatibili, nel limite
del 50% della SU del costruito in ciascun edificio; è ammessa deroga solo nel caso di
servizi connessi all'attività alberghiera o di tipo sportivo (palestre, ecc.); per le
attività già in esercizio o assentite alla data di adozione del presente PRG tale limite
è fissato nel 60%.
Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti e
rapporti:
- IF = 1,5 mc/mq;
- Sm mq. 500;
- SF min. per alloggio mq. 150;
- N max 3;
- H max ml. 10,50;
- D min. m. 5;
- Df m. 10;
- RC max 0,40;
- sup. min. per parcheggi pubblici 10% della SF;
- Ip min. 60/ha.
Le aree da destinare a P, su richiesta del concessionario, potranno essere sistemate da
quest'ultimo in base a un progetto approvato dall'UTC. La spesa relativa potrà essere
scomputata dagli oneri di urbanizzazione.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di edifici esistenti o
di cambiamenti delle destinazioni d'uso, per quanto attiene gli effettivi incrementi
volumetrici o la consistenza dei V e delle SU interessati dai cambiamenti d'uso, dovranno
essere integralmente rispettati i minimi di superficie stabiliti dalla legge per i
parcheggi pubblici e privati; nel caso di indisponibilità di SF adatta allo scopo, dette
superfici per parcheggi potranno essere reperite su altre aree effettivamente utilizzabili
dal pubblico ed accessibili, non destinate a servizi dal presente piano né aventi
destinazione agricola, poste entro un raggio di ml 100 dal lotto nel quale ricade
l'intervento, e asservite con destinazione permanente da trascriversi.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
Per alcune di queste zone, appositamente numerate sugli elaborati grafici di PRG, sono
allegate specifiche schede-guida della progettazione con indicazioni relative alla
morfologia, alla tipologia edilizia nonchè agli specifici rapporti planovolumetrici, di
distanza, ecc.; in altri casi sono date semplici definizioni di dettaglio grafico sulle
tavole di PRG ; tali indicazioni specifiche si intendono prevalenti e vincolanti rispetto
alle altre prescrizioni già definite; in fase di attuazione il disposto della
scheda-guida può subire modificazioni secondo le modalità e limiti indicati nell'art. 5
della presente normativa.
art. 16 Zona B3 di Completamento Urbano con
Concessioni Convenzionate
Tale zona é destinata alla costruzione di edifici destinati alla residenza ed a quelle
attività piccolo-artigianali, commerciali e di servizio comunque compatibili con la
residenza stessa. In essa si intende anche ammessa la costruzione di alberghi.
Sono consentiti usi diversi dalla residenza, ma sempre con essa compatibili, nel limite
del 50% della SU del costruito in ciascun edificio; è ammessa deroga solo nel caso di
servizi connessi all'attività alberghiera o di tipo sportivo (palestre, ecc.).
Gli interventi di nuova edificazione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti e
rapporti e subordinatamente alla stipula dell'apposita convenzione tra il comune ed il
soggetto interessato:
- SFR max 80% della SF;
- IF 1,00 mc/mq;
- Sm mq. 400, o maggiore secondo la rappresentazione grafica di
piano;
- SF min. per alloggio mq. 150;
- N max 2;
- H max ml. 7,50;
- D min. m. 5; m 3,00 dalle aree da cedere per servizio pubblico;
- Df m. 10, oppure in aderenza;
- RC max 0,30;
- sup. min. per spazi pubblici 20% della SF, o maggiore secondo la
rappresentazione grafica di piano;
- Ip min. 60/ha.
Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di
superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
Per alcune di queste concessioni, appositamente numerate sugli elaborati grafici di PRG,
sono allegate specifiche schede-guida della progettazione con indicazioni relative alla
morfologia, alla tipologia edilizia nonchè agli specifici rapporti planovolumetrici, di
distanza, ecc.; in altri casi sono date semplici definizioni di dettaglio grafico sulle
tavole di PRG ; tali indicazioni si intendono prevalenti e vincolanti rispetto alle altre
prescrizioni già definite; in fase di attuazione il disposto della scheda-guida può
subire modificazioni secondo le modalità e limiti indicati nell'art. 5 della presente
normativa.
Per le modalità costruttive e per quanto non specificato nel presente articolo, vale
quanto definito per la zona B1.
art. 17 Zona B4 Completamento delle Contrade
Agricole
In tale zona é ammessa la costruzione di edifici destinati alla residenza ed alle piccole
attività commerciali e artigianali di servizio.
Gli usi diversi dalla residenza non dovranno superare il limite del 50% della SU abitabile
di ciascun edificio o complesso edilizio aziendale; per le attività produttive esistenti
alla data di adozione del presente PRG tale limite si intende esteso fino al 100%.
Le volumetrie già realizzate con il PRG approvato con atto del C.R. n. 180/22 del 4.12.
1979, non contribuiscono alla formazione dell'indice di zona. I lotti di pertinenza degli
edifici realizzati ai sensi della regolamentazione di detto PRG, ancorché non
graficamente definiti sugli elaborati di piano, si intendono ricompresi nella zona B1.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati al rispetto dei seguenti limiti e
rapporti:
- IF = 0,7 mc/mq;
- Sm mq. 500;
- N max 2;
- H max ml. 7,50;
- D min. m. 5, salvo diversa, motivata prescrizione della CE;
- Df m. 10, oppure in aderenza;
- RC max 0,20;
- Ip min. 60/ha.
Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di
superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
art. 18 Zona B6 Lottizzazione in Attuazione
Tale zona é destinata alla costruzione di edilizia residenziale pubblica o convenzionata
nell'ambito di Piani di Lottizzazione già approvati alla data di adozione del presente
PRG, ai sensi della LR 18/83 e successive modificazioni. Il contenuto di detti PdL si
intende pienamente recepito.
Relativamente alle modalità costruttive si intendono comunque operanti le disposizioni
date nel presente testo per la zona B1. Le zone soggette a piani di lottizzazione, una
volta attuate le previsioni contenute negli stessi, si intendono ricomprese entro la zona
B1.
Nel caso di dimostrata impossibilità di procedere unitariamente con un progetto di PdL
esteso all'intero comparto, in presenza di aree residuali di dimensioni esigue (aventi SF
minore di mq 1.000) la GC può disporne l'assimilazione a Lotti Edificatori Assoggettati a
Convenzionamento. Gli edifici esistenti presenti all'interno del perimetro di Pdl possono
essere ricompresi entro una zona B1, ancorché non graficamente definita sugli elaborati
di piano, perimetrata intorno agli stessi in modo da invilupparli per almeno ml 10,00 da
ciascuna parete esterna (fino al limite possibile, se avente distanza minore di ml 10,00
dal fronte); per questi edifici sono comunque consentiti gli interventi di cui alle
lettere a, b, c, d, e, art. 30 LR 70/95;
art. 19 Zona C1 Nuova Urbanizzazione
Residenziale
Tale zona è destinata alla costruzione di nuovi complessi edilizi per la residenza; sono
ammessi usi diversi, ma sempre compatibili con la residenza, nel limite del 20% della Se
di zona.
L'attuazione degli interventi é subordinata all'approvazione di Piano di Lottizzazione
(PdL) esteso a tutta l'area, nonché alla stipula di apposita convenzione, secondo il
disposto degli artt. 23 e seguenti della LR 70/95.
La predisposizione dei PdL sarà eseguita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di
seguito descritti oppure secondo il contenuto delle specifiche schede-guida della
progettazione o secondo quello delle semplici indicazioni grafiche di dettaglio, nei casi
specificamente trattati dal presente PRG:
- Sm mq. 800;
- UT max 0,25;
- Rc max 0,25;
- Hf max m 7,50;
- Dc min m 7,00, oppure in aderenza di altro edificio;
- Df secondo la vigente normativa antisismica;
- Ds min. m 10,00 o secondo allineamenti più opportuni, a
giudizio della CEU;
- N max 2;
- P min 10% della ST;
- Ip min. 100/ha;
- Sup. pavimentata esterna max 25% della SF, compreso il
parcheggio privato, se esterno.
Sono consentite lievi modifiche degli assetti proposti in dette schede-guida quando sia
dimostrata, in sede di PdL, una migliore corrispondenza alla giacitura dei terreni, alle
preesistenze ed alle altre particolarità naturali, a giudizio della CEU.
E' fatta salva, per il Comune, la facoltà di cui all'art. 26, della cit. LR 70/95, a
partire dall'inizio del V (quinto) anno e per tutto il periodo di vigenza del PRG.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1; i materiali e le
tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato- relativi agli edifici,
alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla piantumazione ed alle
relative essenze vegetali, per l'intera area, dovranno dettagliatamente essere definiti
nel PdL stesso e la loro coerente realizzazione, nei modi da definirsi in convenzione,
sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei certificati di abitabilità e di
agibilità.
art. 20 Zona B5 e C2 PEEP in Attuazione
Tale zona é destinata alla costruzione di edilizia residenziale pubblica o convenzionata
nell'ambito di piani PEEP già adottati o approvati alla data di adozione del presente
PRG, ai sensi della LR 18/83 e successive modificazioni. Il contenuto di detti PEEP si
intende pienamente recepito e vigente.
art. 21 Zona C3 Completamento Residenziale PEEP
In tali zone é ammessa la costruzione di edifici per la residenza e per servizi; sono
ammessi usi diversi dalla residenza, ma sempre compatibili con essa, nel limite del 20%
della Se di ciascun edificio o complesso edilizio.
L'attuazione degli interventi é diretta, per mezzo di comparto la cui progettazione
terrà conto di una UT max di 0,35, una H max di 12,50 e la destinazione a superfici per
servizi pubblici di non meno del 40% della ST.
Lattuazione degli interventi edilizi è subordinata alla stipula di apposita
convenzione che impegni i soggetti attuatori alla realizzazione di edifici residenziali
corrispondenti alle caratteristiche delledilizia agevolata convenzionata e
con lapplicazione di prezzi di vendita convenzionati secondo le modalità e le forme
previste dalle leggi di settore.
Relativamente a quant'altro non espresso nel presente articolo, si intendono valide le
disposizioni date per la zona C1.
art. 22 Zona D1 Strutture Ricettive Esistenti
Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività
alberghiere e ricettive in genere a completamento e trasformazione delle attività e
dotazioni esistenti.
Gli interventi nella zona sono diretti e subordinati al rispetto dei seguenti indici e
parametri:
- Sm min. mq. 1000;
- UF max 0,80;
- H max m. 18,00;
- Dc min. m. 5 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10 o in aderenza;
- Ds min. m. 5;
- RC max 0,60;
- P min. 20% della SU;
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, per le parti già
destinate alle attività alberghiere e ricettive in genere, anche se aventi lotto di
pertinenza di superficie inferiore a quella minima prescritta, é consentito, una tantum,
l'ampliamento della SU fino al 30% dell'esistente; sono fatti salvi gli altri parametri
edilizi.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
art. 23 Zona D2 Strutture Ricettive di Progetto
Tale zona é destinata alla realizzazione di nuovi edifici e spazi attrezzati per le
attività alberghiere e ricettive in genere.
Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione da parte del CC di
apposito progetto edilizio unitario (PEU) esteso all'intera area individuata negli
elaborati del PRG, nonchè alla stipula della convenzione.
La redazione del PEU sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri, salva
diversa indicazione degli elaborati specifici di piano:
- SFR max 0,70 della SF;
- Sm min. mq. 1000;
- UF max 0,50;
- H max m. 9;
- Dc min. m. 7 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10 o in aderenza;
- Ds min. m. 15;
- RC max 0,50;
- P min. 30% della SU.
Gli assetti d'area contenuti nelle specifiche indicazioni grafiche si intendono prevalenti
e vincolanti, anche quando producano differenze (rispetto agli indici sopra riportati) nel
rapporto tra spazi pubblici e spazi privati, e sono modificabili solo in modesta entità e
in relazione a migliore sistemazione degli interventi vista la reale giacitura dei
terreni, a giudizio della CEU.
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG valgono le disposizioni
date per la zona D1.
Per le modalità costruttive vale quanto definito per la zona B1.
art. 24 Zona D3 Artigianale in Attuazione
Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività
artigianali e piccolo-industriali.
In essa si intende recepito il PIP redatto sulla base del precedente PRG e regolarmente
approvato alla data di adozione del presente PRG.
Per quanto non specificato in detto PIP, si intendono valide tutte le altre disposizioni
del presente testo.
Modalità costruttive:
- Facciate esterne: dovranno essere rifinite e pitturate con
colori chiari, improntati alla massima semplicità (quali bianco,
beige, ecc.); sono pertanto esclusi i rivestimenti in lamiera
metallica e le superfici in cemento (anche di prefabbricati) non
adeguatamente verniciati e rifiniti;
- Recinzioni: sono ammesse in muratura e
parte metallica per un'altezza complessiva non superiore a m. 2,20; le parti in muratura
non potranno comunque superare l'altezza max di m. 1,00 e dovranno essere realizzate in
modo da garantire il max decoro dell'ambiente e rifinite con pittura o rivestimento, in
tono con gli edifici di pertinenza, in ogni loro parte; sono esclusi i metalli non
verniciati o non trattati con zincatura, e le superfici in cemento facciavista;
- Sistemazioni esterne: le pavimentazioni non potranno superare il
60% della Superficie Residua (SR=SF-SC) e saranno rifinite con
opportuna cordolatura in pietra o cemento; la superficie a verde
non potrà avere estensione inferiore al 40% della SR, sarà
sistemata a prato e piantumata con cespugli, arbusti ed alberi
d'alto fusto; questi ultimi nella quantità min. di 1/50 mq. di SR.
- DF, distanza tra fabbricati non minore di m 10.
art. 25 Zona D4 Artigianale di Completamento
Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività
artigianali e piccolo-industriali.
L'attuazione del PRG è diretta e sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e
parametri:
- Sm min. mq. 800;
- UF max 0,50;
- H max m. 9; è ammessa deroga per particolari attrezzature
tecnologiche quali silos, ecc.;
- Dc min. m. 5 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10 o in aderenza;
- Ds min. m. 10;
- RC max 0,50;
- P min. 30% della SU;
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3
Artigianale in Attuazione.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della
SU max di 150 mq. (compresi nella SU totale).
Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il
rilascio della concessione edilizia é subordinato alla presentazione di un progetto
dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di
danni all'ambiente.
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione,
di commercio o residui) sulla SR.
art. 26 Zona D5 Commerciale Espositiva di
Completamento
Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività
artigianali, espositive e commerciali (compresi centri commerciali per la media
distribuzione nel rispetto dei parametri funzionali e delle relative deroghe previste
dalla L.R. 62/99 ), oltre che al completamento delle strutture esistenti.
In tale zona il piano si attua per mezzo di concessione singola, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
- Sm min. mq. 1000;
- UF max 0,30;
- H max m. 7;
- Dc min. dai confini m. 7,00 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10,00 o in aderenza;
- Ds min. m. 15,00;
- Rc max 0,40;
- P min. 30% della SU (80% nel caso di attività espositive e
commerciali);
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni
contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al
dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della
SU max di 150 mq (compresi nella SU totale).
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG con lotto inferiore a
quello min. prescritto, é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU fino ad un max
del 20% di quella esistente; sono fatti salvi gli altri parametri edilizi e l'obbligo del
parcheggio.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3
Artigianale in Attuazione.
art. 27 Zona D6 Commerciale Espositiva di
Progetto
Tale zona é destinata alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività
commerciali ed espositive (compresi centri commerciali per la media distribuzione nel
rispetto dei parametri funzionali e delle relative deroghe previste dalla L.R. 62/99 );
sono altresì consentite attrezzature ricreative e di servizio quali ritrovi, ristoranti,
palestre, centri sportivi, ecc..
Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione da parte del CC di
apposito progetto edilizio unitario (PEU) esteso all'intera area individuata negli
elaborati del PRG, nonchè alla stipula della convenzione.
La redazione del PEU sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri, salva
diversa indicazione degli specifici elaborati di piano:
- SFR max 0,70 della SF;
- Sm min. mq. 1000;
- UF max 0,50;
- H max m. 9;
- Dc min. m. 7 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10 o in aderenza;
- Ds min. m. 15;
- RC max 0,50;
- P min. 80% della SU.
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni
contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al
dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3
Artigianale in Attuazione.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della
SU max di 150 mq. (compresi nella SU totale).
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione,
di commercio o residui) sulla SR.
art. 28 Zona D7 Industriale di Completamento
Tale zona é destinata al completamento di strutture per la produzione esistenti nonchè
alla realizzazione di edifici e spazi attrezzati per le attività industriali ed
artigianali e per le attività sociali connesse.
In considerazione dello stato dell'urbanizzazione, in tale zona il piano si attua per
mezzo di concessione singola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Sm min. mq. 2000;
- UF max 0,40;
- H max m. 9; è ammessa deroga per particolari attrezzature
tecnologiche quali silos, ecc.;
- Dc min. dai confini m. 5,00 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10,00 o in aderenza;
- Ds min. m. 10,00;
- Rc max 0,40;
- P min. secondo lo specifico disposto del DM 1444/68;
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della
SU max di 150 mq (compresi nella SU totale).
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG, é consentito, una
tantum, l'ampliamento della SU fino ad un max del 30% di quella esistente; sono fatti
salvi gli altri parametri soprafissati.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3
Artigianale in Attuazione.
Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il
rilascio della concessione edilizia é subordinato alla presentazione di un progetto
dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di
danni all'ambiente.
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione,
di commercio o residui) sulla SR.
art. 29 Zona D8 Artigianale Commerciale
Industriale di Progetto
Tale zona é destinata alla realizzazione di nuovi complessi e spazi attrezzati per le
attività artigianali, commerciali ed espositive (compresi centri commerciali per la media
distribuzione nel rispetto dei parametri funzionali e delle relative deroghe previste
dalla L.R. 62/99 ) e industriali.
Gli interventi nella zona sono subordinati alla preventiva approvazione di apposito Piano
di Lottizzazione (PdL) esteso all'intera area individuata negli elaborati del PRG.
La redazione del PdL sarà fatta nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- SF max 0,70 della ST;
- Sm min. mq. 1000;
- UF max 0,50;
- H max m. 9;
- Dc min. m. 7 o 0 in aderenza di altri edifici;
- Df min. m. 10 o in aderenza;
- Ds min. m. 15;
- RC max 0,50;
- P min. secondo lo specifico disposto del DM 1444/68;
Nel caso di interventi per la media distribuzione si intendono vigenti le disposizioni
contenute nel documento di recepimento della normativa sulle attività di vendita al
dettaglio ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 62/99.
Per le modalità costruttive si intendono vigenti le disposizioni date per la zona D3
Artigianale in Attuazione.
E' ammessa la realizzazione di un alloggio per ciascun edificio o complesso edilizio della
SU max di 150 mq. (compresi nella SU totale).
E' esclusa qualunque forma di stoccaggio o di accumulazione di materiali (di lavorazione,
di commercio o residui) sulla SR.
Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il
rilascio della concessione edilizia é subordinato alla presentazione di un progetto
dettagliato degli impianti che, a norma delle vigenti leggi, dimostri la impossibilità di
danni all'ambiente.
art. 30 Zona E1 Agricola Normale
Sono definite come tali quelle zone agricole che per caratteristiche geo-pedologiche,
chimiche e di dotazioni infrastrutturali rivestono un ruolo determinante per l'economia
comunale e di zona.
In esse l'edificazione è disciplinata dagli artt. 68 e segg. della L.R. 18/83: sono
utilizzabili gli indici di 0,03 mc/mq, per l'edilizia residenziale, di 0,015 mq/mq, per i
manufatti connessi alla conduzione del fondo e di 0,25 mq/mq per gli impianti produttivi
agricoli.
Ai soli fini dell'irrigazione, e dell'itticoltura è consentita la realizzazione di bacini
idrici anche in corrispondenza di fossi non presenti negli elenchi di cui al RD n. 1775.
Al fine di tutelarne la destinazione agricola, nel caso di nuova costruzione residenziale,
il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione di adeguata
documentazione sul tipo dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo.
L'edificazione è altresì assoggettata ai seguenti limiti:
- H ml 7,50;
- Dc ml 5,00;
- D ml 10,00 o in aderenza;
- Ds da strade interpoderali ml 5,00;
- Ds dalle altre strade pubbliche secondo il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
E' consentita la soprelevazione e/o l'ampliamento, entro i limiti fissati, anche per
quegli edifici che abbiano una distanza dai confini minore di quella prescritta
salvaguardando, comunque, le distanze minime preesistenti. Tale disposizione non si
applica quando il confine è rappresentato da una strada in quanto verranno applicate le
disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992 N° 285 e successive modifiche e
integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 N° 495
e successive modifiche e integrazioni.
Per gli edifici esistenti in cui lalloggio è realizzato sopra locali adibiti a
stalla, è concessa, la possibilità di realizzare piccoli ampliamenti solo per
adeguamento igienico e funzionale dellalloggio finalizzato alla realizzazione di
alcuni vani necessari alle esigenze abitative del nucleo familiare.
Saranno comunque rispettate le seguenti modalità costruttive:
- Coperture:
fatti salvi i locali destinati alle attrezzature, sono ammesse
coperture con tetto a falde e con manto finale in laterizio, sono
esclusi tutti gli altri materiali;
- Gronde e Pluviali:
sono ammessi in rame o in altro materiale opportunamente verniciato nei colori verde
scuro, testa di moro o in quello dell'eventuale paramento esterno;
- Facciate esterne:
la finitura delle facciate esterne sarà realizzata o in muratura di mattoni pieni
facciavista o con intonaci in malta cementizia colorati in bianco o nelle tonalità del
beige; sono esclusi rivestimenti in piastrelle di qualunque tipo, listelli ceramici e non,
ecc.; sono altresì esclusi rivestimenti in materiali sintetici (quali rullati, graffiati
in quarzo plastico, ecc.) ed in altri materiali non direttamente riferibili alla
tradizione costruttiva locale;
- Infissi esterni:
potranno essere realizzati in legno o in altro materiale metallico
purché verniciato;
- Pavimentazioni esterne:
le pavimentazioni esterne saranno realizzate prevalentemente con
sistemi permeabili (cioè con sottofondo in sabbia, pietrisco,
ecc.; e con lastricati o mattonati posati senza cementazione);
sono ammesse pavimentazioni non permeabili (asfalto, cemento,
ecc.) per una superficie non superiore al 50% della SC;
- Recinzioni e cancelli:
le recinzioni ed i cancelli non potranno superare l'altezza max di ml 2,00; l'eventuale
parte in muratura, da realizzarsi con le modalità sopra descritte per gli edifici, potrà
avere altezza max di ml 0,60; la parte superiore potrà essere realizzata in rete
metallica o in ferro (battuto o non) verniciati nei colori usati per le altre finiture
(gronde, infissi esterni, ecc.) oppure con grigliatura in laterizio; è esclusa
l'utilizzazione di prefabbricati cementizi di qualunque tipo nonchè, per la muratura di
base, l'uso di cemento armato facciavista.
L'allineamento di dette recinzioni dovrà essere preventivamente concordato con l'UTC,
facendo salve, comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30/04/1992 N° 285 e
successive modifiche e integrazioni e relativo Regolamento di attuazione approvato con
D.P.R. 16/12/1992 N° 495 e successive modifiche e integrazioni.
Ai fini dell'applicazione dei suddetti indici edilizi e dell'ulteriore possibilità di
edificazione, le unità abitative autonome si intendono come non concorrenti alla
definizione del volume max di 800 mc per edificio (ai sensi del tit. VII, artt 69 e segg.
della LUR) anche se accorpate in costruzioni unitarie (o continue o dotate di aia comune)
con altre unità abitative autonome.
Per gli edifici esistenti in questa zona, realizzati con regolare concessione o condonati
a termini di legge, a prescindere dalla dimensione del lotto da essi interessato, sono
consentiti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro conservativo,
di consolidamento statico, di ristrutturazione edilizia (con l'incremento del 10% della SU
abitabile all'interno del perimetro murario esistente) e di demolizione con ricostruzione,
anche in posizione diversa da quella del V originale, con eventuale riaccorpamento di
volumi sparsi, articolando la ricomposizione dei volumi per destinazioni d'uso omogenee
(residenziale, manufatti connessi alla conduzione del fondo e impianti produttivi
agricoli, ecc. ) e nei limiti delle rispettive quantità preesistenti.
In questa zona i V o le SU destinati alla sosta di auto, aventi altezza interna non
superiore ai m 2,70, a tale scopo asserviti con trascrizione, realizzati a servizio delle
unità abitative, fino al doppio della superficie obbligatoria non concorrono alla
determinazione del V residenziale o delle Se per annessi rustici. Le eventuali superfici
eccedenti il limite sopra individuato saranno computate ai sensi dell'art. 71 della LR n.
18/83 e successive modifiche; negli edifici o vani destinati ad annessi rustici è
consentita la realizzazione di locali uso cucina e ad uso igienico-sanitario a condizione
che le rispettive volumetrie siano computate ai sensi dell'art. 70 della LR n. 18/83 e
successive modifiche.
Per questa zona si intende recepito il disposto combinato delle LLRR 3/3/99 n° 12 e
9/8/99 n° 54: pertanto i manufatti connessi alla conduzione del fondo possono essere
realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale
e possono avere una superficie utile corrispondente ad indice max di mq 0,015 mq/mq fino
ad un massimo di 600 metri quadrati. Per tali interventi il fondo deve avere una
consistenza di almeno 3000 mq (tremila metri quadrati). Non è soggetta a tali limitazioni
la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinata a proteggere le colture per
le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del Comune.
Le condizioni cui devono essere assoggettati tali manufatti, sono le seguenti:
- necessità che il fondo abbia la consistenza indicata, alla data di
adozione della norma in oggetto, salvo eventuali frazionamenti derivanti da divisioni
ereditarie a seguito di successioni;
- che tale norma non sia applicabile negli ambiti di salvaguardia del
sistema ambientale ricadente nella fascia di ml 150 dai fossi, torrenti e fiumi, nonché
loro affluenti;
- che la possibilità consentita sia condizionata alla garanzia della
tutela del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli oliveti e vigneti e tenendo
presente quanto stabilito dallart. 86 delle N.T.A. del Piano Territoriale
Provinciale adottato;
E consentita la destinazione duso artigianale, commerciale, espositiva
esclusivamente nel caso in cui vi sia il trasferimento delle attività commerciali,
artigianali, espositive, che siano già insediate nella zona agricola, con
lincremento del 10% della superficie utile esistente, subordinatamente alla rinunzia
del richiedente alla destinazione duso artigianale o commerciale del locale
esistente.
art. 31 Zona E2 Agricola Periurbana a
Edificazione Controllata
Tale zona comprende aree che rappresentano nel paesaggio di Penne un elemento di grande
rilevanza ambientale e che comunque costituiscono un territorio ad alta pressione
insediativa, nella periferia cittadina, il cui rigoroso controllo è condizione necessaria
per la salvaguardia dell'identità morfologica e funzionale dell'intero complesso urbano.
Ai fini di tale salvaguardia il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla
disponibilità di una Sm non inferiore ai mq 30.000; in questo caso sono utilizzabili gli
indici di 0,03 mc/mq, per l'edilizia residenziale, di 0,015 mq/mq, per i manufatti
connessi alla conduzione del fondo e di 0,25 mq/mq per gli impianti produttivi agricoli di
cui alla L.R. 70/95 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di SF minori di mq 30.000 sono unicamente ammessi manufatti connessi alla
conduzione del fondo nel limite di 20 mq. di SU/ha. Tali manufatti, improntati alla
massima semplicità, potranno avere altezza max interna di ml. 3,00 e dovranno essere
realizzati in legno e facilmente rimovibili; sono esclusi i prefabbricati cementizi e
tutte le altre opere in muratura cementata, cemento armato o simili.
Per quanto non specificato si rinvia alla disciplina e alle modalità costruttive della
zona E1.
art. 32 Zona E3 Verde Privato
Tale zona comprende aree di pertinenza di edifici o di manufatti o di complessi edilizi e
di giardini di rilevanza storica o paesaggistica o ambientale più in generale che
svolgono nel complesso del sistema percettivo della città un ruolo di grande rilevanza.
In essa è esclusa qualunque nuova costruzione, anche in interrato, nonché qualunque
modificazione degli attuali assetti dei terreni; sono ammesse unicamente opere di
sistemazione dei fondi e di impiantistica strettamente finalizzate al miglioramento
dell'attività agricola.
Nel caso particolare di fondi sui quali insistono costruzioni recenti (costruite dopo il
1950), edificate con regolare licenza/concessione edilizia o condonate a termini di legge,
il cui carattere non sia in armonia con le visuali della zona e con quelle generali, o che
comunque risultino realizzate in maniera provvisoria e precaria, saranno consentite opere
di adeguamento o di trasformazione edilizia, mediante appositi PR, d'iniziativa pubblica o
privata estesi anche a parti organiche più piccole dell'intera zona di PRG, redatti nei
modi definiti per la zona B1 Completa. In detti PR, a prescindere dalla dimensione del
lotto interessato, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia (con
l'incremento del 10% della SU abitabile) e di demolizione con ricostruzione, anche in
posizione diversa da quella del V originale, con eventuale riaccorpamento di volumi sparsi
e senza cessione di aree per pubblici servizi. In assenza del PR sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro conservativo, di consolidamento
statico.
La perimetrazione della presente zona si intende quale individuazione delle zone di
recupero ai sensi della L 457/78, art. 27 e della LR 70/95, art 27, comma II.
art. 33 Zona E4 Recupero Ambientale
Tale zona comprende aree agricole utilizzate con colture che rappresentano nel paesaggio
di Penne un elemento di grande rilevanza ambientale.
Ai fini di tale salvaguardia, oltre che delle capacità produttive di detti terreni, e
nell'ottica del miglioramento della attuale utilizzazione degli stessi, il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla presentazione di adeguata documentazione sul tipo
dell'attività aziendale e sulle prospettive di sviluppo, oltre che alla disponibilità di
una Sm non inferiore ai mq 30.000.
Nel caso particolare di fondi sui quali insistono costruzioni recenti, edificate con
regolare concessione edilizia o condonate a termini di legge, il cui carattere non sia in
armonia con l'edificato storico della zona e con le visuali del paese, o che comunque
risultino realizzate in maniera provvisoria e precaria o non completa in relazione alle
effettive opere realizzate, saranno consentite opere di completamento, adeguamento o di
trasformazione edilizia, con recupero delle volumetrie esistenti e con gli incrementi
eventualmente resi possibili dalle residue capacità edificatorie espresse dai fondi, alle
condizioni generali del titolo VII della LUR e delle ulteriori restrizioni sopra
descritte.
Le concessioni edilizie relative alle masserie esistenti, ai casini o ai villini di
particolare interesse storico-architettonico e ambientale a giudizio della Commissione per
il Centro Storico e alle loro pertinenze, qualora non ricompresi fra gli edifici censiti
di cui al successivo art. 51, potranno essere date unicamente per gli interventi di cui
alle lettere a, b, c, d ed e, di cui all'art. 30 della LR 70/95 con esclusione degli
interventi di demolizione e ricostruzione.
Per quanto non specificato si rinvia alla disciplina della zona E1.
art. 34 Zona F1 Verde Pubblico Attrezzato
Tali aree sono destinate alla ricreazione, al gioco, allo sport ed al miglioramento del
decoro ambientale.
Esse saranno realizzate con sistemazione del fondo a prato e con il rispetto dell'indice
di piantumazione minimo di 80 alberi d'alto fusto per ha.
All'interno di dette aree é consentita, anche su iniziativa privata, la realizzazione di
impianti sportivi leggeri quali piste, campi da bocce, campi da tennis scoperti, calcetto,
piscine, minigolf, equitazione ecc.
L'attuazione delliniziativa privata è subordinata all'approvazione di un comparto
di attuazione esteso alla proprietà del proponente , che fermo restando la destinazione
pubblica dellarea regolamenti i modi della gestione privata e venga redatto nel
rispetto dei seguenti limiti:
- UF 0,1 col limite max di mq 250.
- H max 7,5
- N 1
- P 10% della SF
- DC 10m
- Ds 10
-IP min 100/ha
E' vietata la costruzione in elevazione di opere murarie in cemento armato.
E' consentita la realizzazione di impianti di illuminazione se particolarmente ambientati;
é altresì consentita la collocazione di panche ed altri elementi di arredo assimilabili.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali da
assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le visuali e con le esigenze
di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda le modalità costruttive vigono le disposizioni fissate per la zona E1
Agricola.
art. 35 Zona F2 Attrezzature Sportive Pubbliche
Tale zona é destinata alle attrezzature sportive e ricreative in generale.
E' ammessa la trasformazione delle dotazioni esistenti, la realizzazione di nuove
strutture nonchè la realizzazione di sedi sociali, o per servizi vari - compresi quelli
commerciali e di ristoro - nel rispetto dei seguenti limiti:
- UT max 0,2;
- H max m 5,00;
- P min 15% della ST;
- Sm mq 3.000;
- Df m. 10,00;
- Dc min. m. 10,00;
- Ds min. m. 10,00;
- Ip min. 100/ha.
Sono fatti salvi diversi e specifici parametri fissati dalla normativa CONI.
Le superfici utili delle parti non destinate alle attività sportive (commerciali, ecc.)
non potranno superare il rapporto di mq 50/mq 1.000 destinati alle attività sportive
stesse.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a
giudizio della CE, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le
visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda le modalità costruttive vigono le disposizioni fissate per la zona E1
Agricola.
art. 36 Zona F3 Attrezzature Sportive Private
Tale zona é destinata alla realizzazione di attrezzature sportive e ricreative private di
uso pubblico quali campi da tennis, campi di calcio/calcetto, piscine, minigolf, campi
d'equitazione, ecc.
L'attuazione è subordinata all'approvazione di PEU, esteso all'intera zona, redatto nel
rispetto dei seguenti limiti, ed alla stipula dell'apposita convenzione:
- UF 0,1, col limite max di mq 250 di SU (a cui può essere
aggiunta, nel caso di piscine coperte, una UF dello 0,8, con il
limite complessivo max di 800 mq di Se) per ciascuna zona o
comparto di attuazione;
- H max m 7,5;
- N max 1;
- P min 10% della SF;
- Sm mq 5.000;
- Df m. 10,00;
- Dc min. m. 10,00;
- Ds min. m. 10,00;
- Ip min. 100/ha.
Sono fatti salvi diversi e specifici parametri fissati dalla normativa CONI.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a
giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le
visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere pubbliche.
Per quanto riguarda le modalità costruttive vigono le disposizioni fissate per la zona E1
Agricola.
art. 37 Zona F4 Attrezzature di Interesse
Generale
In tali aree sono ammessi interventi di iniziativa pubblica o privata, per la
realizzazione o la trasformazione di strutture di interesse generale secondo la natura e
le funzioni specifiche, con il rispetto delle modalità costruttive definite per la zona
B1. le costruzioni sono ammesse ove previste da apposite schede-progetto allegate al
presente PRG e nel rispetto dei limiti di ingombro previsto. Nuove costruzioni potranno
essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- UF max o,15 e comunque non superiore ai 500 mq;
- Hmax m 7,50;
- P 10% min della SF
- IP min 80 alberi dalto fusto per ha
Per le modalità di sistemazione esterna e per quelle procedurali si farà riferimento
allart.38 Zona F5
art. 38 Zona F5 Attrezzature Private di
Interesse Pubblico
Tali zone sono destinate alla realizzazione di servizi privati di interesse pubblico in
genere.
E' ammessa la realizzazione di chioschi, aree attrezzate per il gioco all'aperto, aree
pic-nic, subordinatamente a progetto unitario esteso a tutta la zona, con il rispetto
delle seguenti prescrizioni:
- UF max 3% e comunque non superiore ai mq 250;
- H max m. 3,50;
- P 10% min. della SF;
- Ip min. 80 alberi d'alto fusto per ha.
L'area sarà attrezzata con la predisposizione di spazi adeguatamente drenati ed alberati,
dotati di agevoli accessi, di impianti di smaltimento delle acque meteoriche e delle
eventuali acque nere, di illuminazione e di energia elettrica, di rete per la
distribuzione dell'acqua potabile e per gli interventi antincendio.
Le aree praticabili (compresi i parcheggi) saranno sistemate con pavimentazioni permeabili
e di norma con manto finale in pietrisco (o simili); sono escluse pavimentazioni diverse o
manti in cemento o asfalto (o simili).
Gli interventi sono ammessi subordinatamente all'approvazione di apposito progetto esteso
all'intera area.
I volumi edificabili dovranno essere dislocati in modo da costituire un piccolo nucleo
attrezzato.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a
giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le
visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.
Le eventuali recinzioni saranno realizzate con tecniche e materiali improntati alla
massima semplicità ed alla mimetizzazione nel verde; in particolare sono esclusi murature
emergenti o prefabbricati cementizi. Per tutte le altre prescrizioni valgono quelle
definite per la Zona B1.
art. 39 Zona F6 Attrezzature di Interesse
Territoriale
Tale zona è destinata al completamento di attrezzature esistenti o alla realizzazione di
nuove attrezzature pubbliche o private d'interesse pubblico a carattere territoriale.
In essa sono consentite tutte le funzioni connesse con attività di assistenza e ricerca
nei settori della sanità, dell'assistenza sociale e alla terza età.
Gli interventi sono subordinati alla approvazione di progetti unitari relativi ad intere
zone redatti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- SF/ST max 80%;
- UT max 0,15;
- RC max 0,10;
- H max m. 10,50;
- Dc m. 10,00;
- Ds min. m. 10,00;
- N max 3;
- Ip min. 100/ha;
- P min 10% della ST.
I materiali e le tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato-
relativi agli edifici, alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla
piantumazione ed alle relative essenze vegetali, per l'intera area, dovranno
dettagliatamente essere definiti nel PdL stesso e la loro coerente realizzazione, nei modi
da definirsi in convenzione, sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei
certificati di abitabilità e di agibilità.
art. 40 Zona F7 Attrezzature Scolastiche
Tale zona è destinata al completamento delle attrezzature esistenti o alla realizzazione
di nuove strutture scolastiche nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, in
campo nazionale e regionale, con il rispetto delle modalità costruttive e con i limiti di
distanza e di altezza definiti per la zona B1.
art. 41 Zona F8 Attrezzature Ospedaliere
La zona é destinata alle attrezzature ospedaliere ed alle loro trasformazioni ed
integrazioni, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali, oltre che delle
seguenti prescrizioni:
- UT max 50%;
- H max m. 21,50 (è ammessa deroga per impianti tecnici);
- P min 10% della ST;
- Df m. 10,00;
- Dc min. m. 10,00;
- Ds min. m. 15,00;
- Ip min. 60/ha.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a
giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le
visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.
art. 42 Zona F9 Attrezzature Tecnologiche
Depurazione
La zona é destinata all'impianto di depurazione esistente ed alle sue eventuali
integrazioni, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali.
art. 43 Zona F10 Attrezzature Tecnologiche
Discarica
La zona é destinata alla realizzazione di una discarica pubblica controllata ed alle
opere connesse, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali.
art. 44 Zona F11 Parcheggio
Tali zone sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici; le stesse saranno
attrezzate con alberature, illuminazione ed altre sistemazioni idonee ad assicurare una
buona qualità ambientale e la compatibilità con l'ambiente circostante.
art. 45 Zona F12 Impianti Termali
Tale zona è destinata alla realizzazione ed alla trasformazione del nuovo complesso
termale.
In essa sono consentite tutte le funzioni connesse con l'attività termale quali residenza
alberghiera, piccoli servizi commerciali, ecc., subordinatamente all'esistenza in funzione
di detta attività termale.
Sono ammessi interventi a licenza diretta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- SF/ST max 80%;
- UT max 0,3;
- Sm mq. 5000;
- RC max 0,30;
- H max m. 10,50;
- Dc m. 10,00;
- Ds min. m. 10,00;
- N max 3;
- Ip min. 100/ha;
- P min 15% della ST.
I materiali e le tecniche -tanto per lo spazio pubblico quanto per quello privato-
relativi agli edifici, alle sistemazioni ed agli arredi; nonché quelli relativi alla
piantumazione ed alle relative essenze vegetali, per l'intera area, dovranno
dettagliatamente essere definiti nel progetto e la loro coerente realizzazione, nei modi
da definirsi in convenzione, sarà condizione pregiudiziale per il rilascio dei
certificati di abitabilità e di agibilità.
art. 46 Zona G1 Area Soggetta a Vincoli Speciali
Tale zona riguarda le aree assoggettate a vincoli speciali (riserva naturale e rispetto
della riserva), di tipo paesaggistico-naturalistico, apposti in virtù della LR 26/87,
della LR 27/89 e del provvedimento del CR del 27/04/93 e dei provvedimenti sovraordinati
dai quali restano regolamentate le possibilità di trasformazione. In assenza di apposito
regolamento, o nelle more dell'approvazione dello stesso, si intende vigente in questa
zona la disciplina data per la Zona E2 Agricola Periurbana a Edificazione Controllata.
art. 47 Zona G2 Vincolo Cimiteriale
In tale zona, entro una fascia di profondità pari a m. 100 (o diversa, secondo la
definizione grafica) dal perimetro del cimitero é vietata la costruzione di qualunque
edificio, opera muraria, pavimentazione o recinzione.
L'eventuale abbattimento di alberi ad alto fusto (di altezza sup. a m. 3) é subordinato
alla preventiva autorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato, trasmesso al
Comune almeno sette giorni prima del taglio.
Per gli edifici esistenti nell'ambito dell'area di rispetto cimiteriale sono consentiti
gli interventi di cui all'art. 30 della LR 70/95 (a, b, c, d, e) in costanza della
volumetria esistente e del suo inviluppo.
Previa autorizzazione edilizia, è ammessa l'installazione di piccoli chioschi per la
vendita di fiori e di arredo funebre subordinati al rispetto dei seguenti limiti, rapporti
e modalità costruttive:
- Su max 30 mq
- Hmax 3,00 m
- Df 2,00m
- materiali: legno, metalli verniciati, rame.
E ammessa la possibilità di computare a fini edificatori le aree sottoposte a tale
vincolo per il raggiungimento dellunità minima di tre ettari per realizzazioni da
eseguirsi esclusivamente nelle zone di tipo E2 solo se contigue a quelle vincolate.
art. 48 Zona G3 Spettacoli Viaggianti
Tale zona è destinata alla realizzazione di un'area attrezzata per spettacoli viaggianti
e per il parcheggio pubblico.
L'area sarà attrezzata in modo da consentire la sosta di attrezzature mobili per lo
spettacolo e le attività ricreative, con la predisposizione di piazzali adeguatamente
drenati ed alberati, dotati di agevoli accessi, di impianti di smaltimento delle acque
meteoriche e delle eventuali acque nere, di illuminazione e di energia elettrica, di rete
per la distribuzione dell'acqua potabile e per gli interventi antincendio.
I piazzali saranno sistemati con la realizzazione di manto finale in pietrisco (o simili),
in modo da assicurare la massima permeabilità del terreno. Sono escluse pavimentazioni
diverse o manti in cemento o asfalto (o simili).
Gli interventi sono ammessi subordinatamente all'approvazione di apposito progetto esteso
all'intera area.
La progettazione, i materiali e le finiture di tutti gli impianti dovranno essere tali, a
giudizio della CEU, da assicurare il miglior rapporto con l'ambiente naturale, con le
visuali e con le esigenze di decoro e di funzionalità delle opere.
art. 49 Zona G4 Area di insediamento provvisorio
In tale zona valgono le disposizioni dellarticolo 31 - Zona E2 agricola periurbana a
edificazione controllata.
art. 50 Zona G5 Fascia di rispetto mattatoio
comunale
In tale zona, entro una fascia di profondità pari a m. 200 dallarea mattatoio e
inceneritore, é vietata la costruzione di qualunque edificio.
Per gli edifici esistenti nell'ambito di tale area sono consentiti gli interventi di cui
all'art. 30 della LR 70/95 (a, b, c, d, e) in costanza della volumetria esistente e del
suo inviluppo.
art. 51 Zona G6 Distribuzione di Carburanti
Sono consentiti ampliamenti degli impianti esistenti, nelle aree appositamente individuate
dal presente PRG, fino al 30% della superficie utile attualmente destinata, con il
mantenimento degli attuali fronti stradali, per il rinnovo delle dotazioni e per la
realizzazione di nuovi servizi strettamente connessi con la mobilità veicolare, quali
lavaggi, autofficine, piccole rivendite di autoaccessori.
E' ammessa altresì la costruzione di nuove stazioni di servizio dotate di punto di
ristoro, in armonia con la vigente legislazione in materia e ad una distanza non inferiore
a m. 200 dal perimetro delle zone urbane.
Per le nuove costruzioni, sono da rispettare comunque le seguenti prescrizioni:
- distanza minima dalle strade m. 10;
- distanza minima dai confini m. 5;
- altezza max dei fabbricati m. 3,5 (m. 6,5 nel caso di pensiline e coperture delle pompe
di erogazione);
- UF max 15%, col limite di mq 200 di SU totale.
L'ampliamento degli impianti a ridosso delle strade di grande traffico comporterà la
realizzazione di adeguate corsie di accelerazione e di decelerazione, di larghezza non
inferiore ai m.3,5 e non superiore ai m. 5, anche in deroga alle attuali larghezze dei
fronti stradali e ferme restanti le altre disposizioni.
art. 52 Edifici Esistenti in Contrasto con le Definizioni Grafiche di
Zona
Si definiscono edifici esistenti quelli realizzati prima del 6/8/1967 o costruiti in
conseguenza del rilascio di regolare licenza o concessione edilizia o per i quali sia
stata ottenuta concessione edilizia in sanatoria ai sensi della vigente legge o in virtù
di autorizzazione amministrativa ; per essi è stabilita la seguente disciplina con
riferimento alle lettere A e B.
A - Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG che secondo le
definizioni grafiche dello stesso vengono a ricadere entro zone la cui disciplina non
consenta le destinazioni d'uso in atto o entro zone in cui non è ammessa la nuova
costruzione o nelle zone di PRG E2 ed E4 anche in presenza di lotti minimi inferiori a 1
ha , con l'esclusione di quelli ricadenti in zone assoggettate ai vincoli speciali
assoluti paesaggistici e di salvaguardia di bacini naturali (PPR e Riserva Naturale
Regionale Lago di Penne) o ricadenti nella zona E1, o classificati al seguente punto B,
indipendentemente dalle dimensioni del lotto di pertinenza degli stessi, sono ricompresi
entro una zona urbana speciale B8, ancorché non graficamente definita sugli
elaborati di piano, che si intende coincidente con il lotto di pertinenza; per detti
edifici é consentito, una tantum, l'ampliamento della SU, per ciascuna destinazione d'uso
(residenziale, annessi rustici, commerciale, produttiva, produttiva agricola, ecc.), entro
i seguenti limiti:
- 60% fino a 100 mq di SU;
- ulteriore 40% da 100 mq fino a 200 mq di SU;
- ulteriore 20%, con il massimo di 40 mq, oltre i 200 mq di SU esistente; per un totale
massimo ammesso di incremento di SU, qualunque sia la SU esistente, di mq 140; per gli
edifici ricadenti entro fasce di rispetto stradale la facoltà di ampliamento può essere
utilizzata nel rispetto delle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
Detto ampliamento è altresì ammesso per gli edifici destinati ad attività di
ristorazione, ricettiva, artigianale e commerciale. che anche se ricadenti in zona
agricola E1 sono stati realizzati o condonati nei termini di legge. Per tali edifici viene
comunque esclusa la possibilità di variare la destinazione d'uso assentita o condonata in
origine (anche tra categorie funzionali omogenee), con attività che non siano compatibili
con quelle agricole.
Per le disposizioni relative ai parametri edilizi (intendendo per parametri edilizi
esclusivamente quelli riferiti alla regolamentazione delle altezze) e alle modalità
costruttive valgono quelle definite per la zona agricola E1.
Gli edifici che beneficiano dellampliamento una-tantum ammesso dal presente articolo
possono essere altresì oggetto degli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, e, art.
30 LR 70/95.
B - Gli edifici ricadenti entro zone nelle quali è inibita la nuova costruzione in quanto
sottoposte a espropriazione per pubblica utilità, quali F1 -F2 -F4 - F5 - F6 - F7 - F8 -
G2 - G3, si intendono ricompresi entro la zona B1, ancorché non graficamente definita
sugli elaborati di piano, perimetrata intorno agli stessi in modo da invilupparli per
almeno ml 10,00 da ciascuna parete esterna (o fino al limite possibile in rapporto a nuovi
tracciati viari o di confine del lotto di pertinenza, se avente distanza minore di ml
10,00 dalla parete stessa); per questi edifici sono consentiti gli interventi di cui alle
lettere a, b, c, d, e, art. 30 LR 70/95;
In tutte le zone non urbane di PRG comprese le aree di pertinenza degli edifici di cui
alle precedenti lettere A e B, con esclusione delle parti ricadenti entro fasce di
rispetto stradale, è consentita la realizzazione di strutture precarie per la
coltivazione dei fondi quali serre, fienili aperti, bacini idrici, ecc.
art. 53 Edifici in Zona Agricola ai sensi dell'art. 69 (comma c)
Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole
che per particolari caratteri tipologici, storici e architettonici, sono stati individuati
dalla mappatura depositata in Comune (D.G.M. n.148 del 15/06/2000) con carattere di
perimetrazione di area di degrado ai sensi dellart. 27 della L.R. 18/83
, saranno oggetto di specifico PRPE, di iniziativa comunale, redatto ai sensi degli artt.
18 e seguenti, LR 70/95.
In assenza di tale PRPE sono consentiti interventi edilizi finalizzati esclusivamente alle
seguenti categorie: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria parziale,
manutenzione straordinaria integrale, risanamento e restauro conservativo,
ristrutturazione edilizia senza demolizione e senza modifica delle caratteristiche
architettoniche delle facciate e delle finiture originarie; sono ammesse le variazioni
d'uso dei locali finalizzate alle seguenti classi di attività: residenziale, commerciale
(nel limite del 50% della SU), piccola ricettività finalizzata al turismo rurale.
Le volumetrie derivate dai suddetti interventi di recupero si intendono aggiuntive
rispetto alla edificabilità fondiaria attribuita dal PRG alla SF interessata dagli
stessi.
Nel caso di cambiamenti d'uso dovranno essere integralmente rispettati i minimi di
superficie stabiliti dalla legge per i parcheggi pubblici e privati.
Fino alla approvazione del cit. PRPE, per le modalità costruttive riferite agli
interventi ammessi, tutti soggetti al parere della Commissione Edilizia per il centro
storico, vale quanto disposto dall'art. 32 della normativa tecnica del PPCS.
Sono comunque consentiti interventi di nuova costruzione nei limiti ammessi dalla L.R. N°
18/83 e quelli relativi ad opere e manufatti che non sviluppano volumetria computabile ai
sensi della presente normativa: porticati, garage nei limiti previsti, opere precarie,
sottotetti da realizzare ex novo o da adeguare nel rispetto del RE, verande, logge e
locali interrati. Per questi edifici non valgono le disposizioni del precedente art. 52.
ALLEGATI NORMATIVI SCHEDE-GUIDA DELLA PROGETTAZIONE PER I COMPARTI ASSOGGETTATI A
PROGETTAZIONE EDILIZIA UNITARIA (PEU), PER I LOTTI EDIFICABILI CON CONCESSIONE
CONVENZIONATA, PER ALCUNE AREE LA CUI ATTUAZIONE E' SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA
APPROVAZIONE DI PIANI PEEP O PdL
Sono ammesse le disposizioni relative alle distanze dai confini (Dc) e dalle aree cedute
in virtù di convenzionamento previste allart. 7 del Regolamento Edilizio.
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA C*13 - SAN FRANCESCO
SFR = 54% della SF
IF = 0,55 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA C*14 - SAN FRANCESCO
SFR = 54% della SF
IF = 0,55 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 2 - SAN FRANCESCO
SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 3 -SAN FRANCESCO
SFR = mq 40% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 4 - SAN FRANCESCO
SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 5 - SAN FRANCESCO
(mod. oss. n. 9)
SFR = 26% della SF
P SSP = 3010 mq
If = 1 mc/mq
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 6 - SAN FRANCESCO
SFR = 75% della SF
IF = come da scheda grafica;
RC = 86% a livello di terra e fino alla quota di + 4,00; 30% a partire dalla quota + 4,00
(per i tre piani posti al di sopra del livello di calpestio della piastra)
Dc min m 3,00 (0,00 per parcheggi coperti e locali seminterrati o interrati)
Df min m 10,00
Ds min m 5,00 (0,00 per parcheggi coperti e locali seminterrati o interrati)
H max m 13,5 (6,5 dal livello della strada superiore)
N max 4
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 8 - SAN FRANCESCO
SFR = 75% della SF
IF = 1,7 mc/mq
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 9 - SAN FRANCESCO
SFR = 40% della SF
IF = come da scheda grafica;
Dc min m 5,00; min 0,00 dal P;
Df min m 10,00
Ds min: in allineamento con l'edificio esistente;
H max m 11,50
N max 3
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° 10 - SAN FRANCESCO
SFR = 80% della SF
IF come da scheda grafica
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min come da scheda grafica
H max m 4,0
N max 1
Ip territoriale 100/ha
La destinazione d'uso ammessa è esclusivamente per garage.
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*11 - SAN FRANCESCO
SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*12 - SAN FRANCESCO
SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*15 - SAN FRANCESCO
SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - OSSICELLI-PLANOIANNI
SFR = 50% della SF
IF= 0,6 mc/mq
RC = 16%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 2 - OSSICELLI-PLANOIANNI
SF = 46% della ST
IT = 0,7 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONI CONVENZIONATE n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 VIA VERROTTI
SFR = 55% della SF
RC = 30%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*17 - VIA VERROTTI
SFR = 65% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B3
CONCESSIONE CONVENZIONATA n° C*18 - VIA VERROTTI
SFR = 60% della SF
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO n° 1 - CARMINE
SFR = 67% della SF
IF = 0,87 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - CARMINE
SFR = 54% della SF
IF= 0,82 mc/mq
RC = 30%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - PORTA TERAMO
SFR = 75% della SF
IF = 1,00
RC = 18%
Dc min m 5.00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2- PORTA TERAMO
SFR = 60% della SF
IF = 0,75
RC = 18%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 1 - SARACENO
SFR = 54% della SF
IF = 0,76 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA B2
COMPARTO PEU n° 2 - SARACENO
SFR = 60% della SF
IF = 0,8 mc/mq
RC = 20%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 3 - SARACENO
SF = 55% della ST
IT = 0,68 mc/mq
RC = 17%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,50
N max 2
Ip territoriale 100/ha
------------------------------------------------------------------------------
ZONA C1
COMPARTO PdL n° 4 - SARACENO
SF = 53% della ST
IT = 0,7 mc/mq
RC = 17%
Dc min m 5,00
Df min m 10,00
Ds min m 5,00
H max m 7,