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IMU Modulistica e Regolamenti

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A chi è rivolto

I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell’imposta:

  •       il proprietario di immobili;
  •       il proprietario di aree edificabili;
  •       il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  •       il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
  •       il coniuge superstite, per la quota d'immobile che era di proprietà del coniuge deceduto;

Per quanto sopra non specificato si riporta alla Legge del 27/12/2019 n. 160 comma da 738 a 783.

Si specifica che l'imposta non è dovuta qualora l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Non è dovuta l’IMU sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze, ove:

        ·         per "abitazione principale" si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

        ·         per "pertinenze dell’abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo.

Per quanto riguarda il pagamento Imu sui terreni agricoli il Comune di Penne è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 pertanto esente al versamento.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Nel caso sia intervenuta una variazione incidente sull’ammontare dell’imposta, il mese è computato per intero se la situazione antecedente o successiva alla variazione si è protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

In particolare il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

In caso di più soggetti contitolari dello stesso immobile, l'Imu va versata da ciascun contitolare in proporzione alla sua quota di proprietà e ai mesi di possesso.

In caso di variazione di possesso, il mese della variazione è a carico di colui (venditore/acquirente) che ha posseduto l'immobile per più della metà dei giorni di cui quel mese è composto.

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Come fare

Il primo passo è calcolare l'importo dell'IMU dovuto. Per farlo, bisogna conoscere il valore catastale dell’immobile (consultabile sulle visure catastali), l'aliquota IMU stabilita dal Comune per il tipo di immobile, e applicare la rivalutazione e le eventuali detrazioni o esenzioni previste.

Il pagamento dell'IMU si effettua tramite il modello F24, su questo modulo bisogna riportare:

·         i dati personali,

·         sezione “EL”,

·         il codice tributo specifico per l'IMU (a seconda del tipo di immobile) per gli immobili classificati nel gruppo D va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune,  

·         codice ente “G438”,

·         se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo,

·         il numero dei fabbricati posseduti,

·         l'anno di riferimento,

·         l'importo da pagare.

 

Il contribuente procede in autoliquidazione a versare l’imposta dovuta entro le scadenze prefissate. È previsto inoltre l’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali mancati pagamenti. 

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Cosa serve

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

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Cosa si ottiene

Una volta effettuato il pagamento tramite apposito modello F24 verrà sanata la propria posizione tributaria IMU.

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Tempi e scadenze

In linea generale, il pagamento dell'IMU si effettua in due rate:

Acconto - versamento entro il 16 giugno

Saldo - versamento entro il 16 dicembre

 

È previsto inoltre l’istituto del ravvedimento operoso per sanare eventuali mancati pagamenti. 

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Contatti Utili

telefono Ufficio Tributi : 085 82167213
telefono Silvia Antonacci : 085 82167212
telefono Alessandro De Crollis : 085 82167211
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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2025, 18:29

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