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Giudice di Pace

Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.

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Competenze

Sono di competenza esclusiva del Giudice Onorario di Pace:

  1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
  3. i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  4. le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
  5. altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria; 
  6. i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il Presidente del Tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei Giudici Onorari di Pace; 
  7. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono di competenza del Giudice Onorario di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 30.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 50.000,00. Per cause civili di valore fino € 2.500,00, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice onorario di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali. Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell'atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l'una contro l'altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale. Il Giudice Onorario di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.). In materia di Opposizione a Sanzione Amministrativa – OSA (legge n. 689/81): il Giudice Onorario di Pace è competente in ambito di Opposizione a Sanzioni Amministrative di importo inferiore ad €. 15.493,71. Secondo quanto disposto dall’art. 204 del D.Lgas. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., il Giudice Onorario di Pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore in ambito di opposizione e sanzioni amministrative erogate ai sensi del Codice della Strada. Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al Codice della Strada si può presentare: 1. ricorso avverso il verbale di accertamento per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto) oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la sanzione non è stata pagata; 2. ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso allo stesso presentato.

IN MATERIA PENALE In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice Onorario di Pace sono i seguenti: abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.); acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965); appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.); atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.); codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942); danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.); determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.); deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.); deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.); diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.); disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957); dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997); elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957); elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960); furto punibile a querela (art. 626 c.p.); giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91); guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada); ingiuria (art. 594 c.p.); ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.); invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.); lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.); lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.); lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982); materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931); minaccia (art. 612, primo comma, c.p.); percosse (art. 581, primo comma, c.p.); polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980); pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992); recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991); referendum (art. 51, legge n. 352/1970); sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990); settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991); somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p); somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.). Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato. Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza. In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti. In caso di condanna il Giudice onorario di Pace non applica pene detentive, ma: pene pecuniarie (multa o ammenda); obbligo di permanenza domiciliare: lavoro di pubblica utilità. 

IN MATERIA AMMINISTRATIVA Presso l'ufficio del Giudice Onorario di Pace si può: asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione; richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente; richiedere l'autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione; fare un atto notorio; autenticare la firma, direttamente da un Giudice Onorario di Pace, per la richiesta di referendum. Servizi amministrativi: Asseverazioni perizie, traduzioni, atti notori etc...

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Tipo di organizzazione

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Sede principale

Ufficio del Giudice di Pace

Largo S. Giovanni Battista, 1, 65017 Penne PE, Italia

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Contatti Utili

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2025, 15:09

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